Articolo abrogato dalla L.R. 04/08/2014, n. 15, così recitava:

"Art. 24-sexies (Soggetti attuatori) — 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 24-quater, 24-quinquies e 24-septies, la Regione, secondo le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, sostiene spese dirette oppure eroga contributi e finanziamenti per iniziative promosse dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle Università degli studi della regione, dall’Ufficio scolastico regionale, dalle Aziende sanitarie, dalla FMSI, dalle associazioni e società sportive.

2. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Università della regione, dalla FMSI e dalla Scuola dello Sport del CONI del Friuli Venezia Giulia, nell’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 24-quater, comma 1, lettere d), e) f) e h).

3. I benefici sono concessi per attività e iniziative che abbiano un interesse regionale.

4. Con regolamento sono individuati i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi.

5. È data priorità alle iniziative realizzate mediante l’utilizzo di professionalità formatesi presso il corso di perfezionamento sul doping organizzato dal Centro per lo studio, la formazione e l’informazione sul doping dell’Università degli studi di Udine, in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dell’Università di Trieste."

Dalla redazione