Articolo abrogato dalla L.R. 04/08/2014, n. 15, così recitava:

"Art. 3-bis (Interpretazione autentica) — 1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, gli interventi promossi dall’Amministrazione regionale a sostegno degli investimenti realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché di recupero di impianti in disuso."

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