L. R. Friuli Venezia Giulia 11/11/2013, n. 18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 11/11/2013, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.
Stralcio.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/12/2013, n. 23
- L.R. 09/04/2014, n. 6
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[Premessa]



Omissis


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CAPO III - ULTERIORI NORME URGENTI IN MATERIA DI CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ


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Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 11/2013

1. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 R (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dai seguenti:

“1. Per le finalità di cui al titolo I della presente legge è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale.

1 bis. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura; il Comitato, che resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, è convocato dall’Assessore regionale competente in materia di cultura almeno una volta all’anno.”;

b) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 5 è sostituita dalle seguenti:

“g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);

g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;”;

c) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico culturale

1. L’Amministrazione regionale, sentito l’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, è autorizzata a stipulare, ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 7/2000 R e dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 R (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all’articolo 2 e destinati all’esposizione museale.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.”;

d) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 - Iniziative ed eventi

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ad amministrazioni pubbliche, a enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, per la realizzazione di iniziative o eventi anche transnazionali di carattere culturale, educativo e didattico finalizzati alla costruzione di una sempre più consolidata cittadinanza europea e di una cultura della pace.

2. Al fine di selezionare i beneficiari di cui al comma 1, la Direzione centrale competente in materia di cultura provvede a pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione uno o più avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, nei quali sono indicati le iniziative o gli eventi che l’Amministrazione regionale intende incentivare, le relative disponibilità finanziarie, i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze, nonché i criteri e le modalità di selezione dei beneficiari. La selezione è effettuata da una commissione composta da tre membri, scelti fra funzionari appartenenti all’Amministrazione regionale, e nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura. Gli esiti della selezione sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati in via anticipata e in un’unica soluzione, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze dagli avvisi pubblici di cui al comma 2. Col decreto di concessione ed erogazione sono altresì indicati il termine e le modalità di rendicontazione della spesa.”;

e) il comma 3 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“3. Fermo restando che sino alla nomina del direttore dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia le funzioni di detto Istituto sono svolte dall’Amministrazione regionale, ai fini dell’attuazione delle iniziative e degli interventi attinenti alla Prima guerra mondiale per i quali la presente legge richiede l’apporto dell’Istituto stesso, nelle more della costituzione del Comitato di consulenza scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 10/2008, l’Amministrazione regionale si avvale della consulenza di una Commissione composta da tre esperti, di cui uno con funzioni di coordinatore, nominati dalla Giunta regionale, che opera con la collaborazione dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo.”;

f) dopo il comma 4 dell’articolo 16 è aggiunto il seguente:

“4 bis. In via di prima applicazione, ai fini dell’attuazione degli interventi di cui all’articolo 8, si prescinde dalla consulenza della Commissione di cui al comma 3.”.


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Art. 23 - Disposizioni in materia di impiantistica sportiva

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva che risultano aggiudicati, iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, fissati nel decreto di concessione, ovvero nel decreto di proroga ovvero nel decreto di fissazione di nuovi termini.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del "30 settembre" N2, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata “dell’atto di aggiudicazione definitiva dei lavori, ovvero” N1 del verbale di consegna dei lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio dei lavori.

3. Ai sensi del comma 1, la struttura concedente provvede a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 R (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e dall’articolo 11, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 R (Legge finanziaria 2012), il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale 8/2003 e dall’articolo 60, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 R (Disciplina organica dei lavori pubblici), il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

4. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 3 comporta la revoca del contributo concesso e la richiesta della restituzione delle somme eventualmente erogate.

5. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude entro centottanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, con l’adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.


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Art. 24 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 8/2003

1. All’articolo 18 della legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Contributi per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità”;

b) al comma 1 le parole “soggetti diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “persone con disabilità”;

c) al comma 2 le parole “soggetti disabili” sono sostituite dalle seguenti: “persone con disabilità”;

d) al comma 3 la parola “maggio” è sostituita dalla seguente: “gennaio”.


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Art. 28 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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