Articolo abrogato dalla L.R. del 29/12/2011 n.18. L’articolo 7 così recitava: “1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi pluriennali, di durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori.    2. Nel caso di interventi realizzati con lo strumento della finanza di progetto, i contributi sono concessi a copertura del prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), indipendentemente dall'assunzione del mutuo.  3. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, "entro il 31 gennaio" di ogni anno, corredate del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'opera, delle sue caratteristiche tecniche, delle modalità di utilizzo e dell'economicità della gestione.  4. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.”

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