N33 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 29/12/2011 n.18. L’articolo 8 così recitava: “1. Per la completa attuazione delle finalità della presente legge, la Regione promuove la realizzazione, in ambito regionale, di una struttura integrata destinata alla pratica degli sport motoristici. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero emana un invito pubblico per la presentazione di proposte, da parte di soggetti pubblici e privati, dirette all'individuazione della struttura da realizzare e della sua ubicazione. L'invito pubblico definisce i requisiti dei soggetti proponenti e le modalità e i termini di presentazione delle proposte nonché i criteri di valutazione delle stesse, con particolare riguardo alla compatibilità ambientale della struttura e al suo livello di finanziamento con risorse private. Le proposte presentate sono corredate dell'assenso formale del Comune competente per territorio. Possono essere presentate anche proposte comprendenti l'ampliamento e l'adeguamento funzionale di strutture esistenti. 3. La struttura ha le seguenti caratteristiche: a) sviluppo pista non inferiore a milleduecento metri e non superiore a millequattrocento metri; b) destinazione funzionale anche per attività di prova, collaudo, intrattenimento nel settore motoristico, ricerca e promozione nel settore della sicurezza stradale; c) idonea gestione. 4. Per la realizzazione dell'intervento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 14/2002. 5. La legge finanziaria regionale successiva all'attuazione delle procedure di cui al comma 2 stabilisce le modalità d'intervento della Regione per la realizzazione della struttura, per una spesa complessiva non superiore a un terzo di quella ammissibile.”

Dalla redazione