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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 18/12/1941, n. 1368
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- D.L. 30/04/2020, n. 28 (L. 25/06/2020, n. 70)
- L. 12/04/2019, n. 31
- L. 27/12/2017, n. 205
- Sentenza C. Cost. 20/11/2017, n. 241
- L. 08/03/2017, n. 24
- D.L. 03/05/2016, n. 59 (L. 30/06/2016, n. 119)
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- D. Min. Giustizia 19/03/2015
- D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162)
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 18/10/2012, n. 179 (L. 17/12/2012, n. 221)
- L. 12/11/2011, n. 183
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D.L. 29/12/2009, n. 193 (L. 22/02/2010, n. 24)
- L. 18/06/2009, n. 69
- L. 24/02/2006, n. 52
- D. Leg.vo 02/02/2006, n. 40
- L. 28/12/2005, n. 263
- D.L. 30/06/2005, n. 115 (L. 17/08/2005, n. 168)
- D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80)
- D.L. 30/09/2003, n. 269 (L. 24/11/2003, n. 326)
- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- D.L. 11/03/2002, n. 28 (L. 10/05/2002, n. 91)
- L. 03/08/1998, n. 302
- D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51
- D.L. 07/10/1994, n. 571 (L. 06/12/1994, n. 673)
- Sentenza C. Cost. 25/03/1994, n. 134
- L. 05/01/1994, n. 25
- D.L. 19/09/1992, n. 384 (L. 14/11/1992, n. 438)
- L. 02/12/1991, n. 399
- L. 21/11/1991, n. 374
- L. 26/11/1990, n. 353
- L. 08/07/1980, n. 319
- Sentenza C. Cost. 12/07/1979, n. 85
- L. 07/02/1979, n. 59
- L. 18/10/1977, n. 793
- L. 11/08/1973, n. 533
- L. 28/04/1959, n. 275
- D.P.R. 17/10/1950, n. 857
- D. Lgs. Lgt. 12/10/1945, n. 700
- R.D. 20/04/1942, n. 504
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Premessa
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che delega al G |
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Articolo unicoSono approvate le Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice di procedura civile, viste, d'ordine Nos |
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TITOLO I. - DEL PUBBLICO MINISTERO |
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DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 1. - (Richiesta di comunicazione degli atti)In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli att |
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Art. 2. - (Intervento davanti all'istruttore)L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'art. 267 del Codice. |
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Art. 3. - (Intervento davanti al collegio)Il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche quando la causa si trova davanti al collegio, mediante compa |
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TITOLO II. - DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE |
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CAPO I. - Degli esperti della magistratura del lavoro |
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Art. 4. - (Albo degli esperti)Presso ogni corte d'appello è istituito un albo di esperti per la composizione della magistratura del lavoro. |
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Art. 5. - (Formazione dell'albo)L'albo è tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e c |
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Art. 6. - (Proposte d'iscrizione)Le iscrizioni nell'albo sono fatte su proposta per ciascuna provincia dei consigli provinciali delle corporazi |
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Art. 7. - (Requisiti per l'iscrizione)Possono essere iscritti nell'albo coloro che hanno particolare competenza in materia di produzione e di lavoro e: |
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Art. 8. - (Revisione dell'albo)L'albo è permanente. Esso è riveduto ogni biennio dal comitato previsto nell'articolo 5. |
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Art. 9. - (Ruolo degli esperti)Al principio di ogni anno il primo presidente della corte d'appello, sentito il presidente della sezione funzi |
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Art. 10. - (Composizione del collegio giudicante)Per ogni causa il primo presidente designa con decreto a comporre il collegio giudicante due esperti scelti ne |
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Art. 11. - (Astensione e ricusazione degli esperti)Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti |
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Art. 12. - (Indennità dovute agli esperti)Gli esperti chiamati a comporre la magistratura del lavoro hanno diritto ad una indennità di lire cento per o |
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CAPO I-BIS - Dei mediatori familiari |
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Art. 12-bis - (Dei mediatori familiari) |
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Art. 12-ter - (Formazione e revisione dell’elenco)L’elenco è tenuto dal presidente del tr |
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Art. 12-quarter - (Iscrizione nell’elenco) |
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Art. 12-quinquies - (Domande di iscrizione)Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, c |
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Art. 12-sexies - (Disciplina dell’attività di mediatore) |
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CAPO II. - Dei consulenti tecnici del giudice |
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Sezione I. - Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari |
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Art. 13. - (Albo dei consulenti tecnici)Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. |
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Art. 14. - (Formazione dell'albo)L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo pro |
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Art. 16. - (Domande d'iscrizione)Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale. |
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Art. 17. - (Informazioni)A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorità politiche e di polizia specific |
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Art. 18. - (Revisione dell'albo)L'albo è permanente. Ogni due anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'alb |
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Art. 19. - (Disciplina)La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istan |
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Art. 20. - (Sanzioni disciplinari)Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le se |
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Art. 21. - (Procedimento disciplinare)Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulent |
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Art. 22. - (Distribuzione degli incarichi)Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con comp |
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Art. 23. - (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)Il pre |
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Art. 24. |
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Art. 24-bis. - (Elenco nazionale dei consulenti tecnici) |
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Sezione II. - Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi |
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Art. 25. - (Istituzione e formazione dell'albo)Presso ogni tribunale è istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa. |
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Art. 26. - (Iscrizione nell'albo)Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale compet |
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Art. 27. - (Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici)Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibi |
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CAPO III. - Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere |
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Art. 28. - (Registri di cancelleria) |
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Art. 29. |
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Art. 30. |
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Art. 31. |
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Art. 32. |
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Art. 33. - (Divisione dei registri in più volumi)Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente l |
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Art. 34. |
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Art. 35. - (Volumi dei provvedimenti originali) |
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Art. 36. - (Fascicoli di cancelleria)Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge. Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare. |
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Art. 37. |
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Art. 38. |
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Art. 39. |
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Art. 40. |
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Art. 41. |
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Art. 42. |
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Art. 43. |
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Art. 44. - (Compilazione dei processi verbali)Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutt |
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Art. 45. - (Forma delle comunicazioni del cancelliere)Quando viene redatto su supporto cartaceo Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conserv |
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CAPO IV. - Degli atti dell'ufficiale giudiziario. |
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Art. 47. - (Ora della notificazione)Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del codice, se la parte interessata lo chiede, deve e |
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Art. 48. - (Avviso al destinatario della notificazione)L'avviso prescritto nell'articolo 140 del codice deve contenere: |
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Art. 49. - (Nota da consegnarsi al pubblico ministero)L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota contenente: |
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Art. 50. - (Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami)L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del |
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Art. 51. - (Destinazione della copia dell'atto notificato depositata in cancelleria)La copia che l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria a norma dell'articolo 150 quarto comma del codice |
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CAPO V. - Delle persone che possono assistere il giudice |
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Art. 52. - (Liquidazione del compenso)Il compenso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice è liquidato con decreto dal giudice che li ha no |
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Art. 53. - (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti d |
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TITOLO III. - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
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CAPO I. - Del procedimento davanti al giudice di pace |
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Art. 54. - (Determinazione dei giorni d'udienza) |
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Art. 55. - (Distribuzione delle udienze tra i magistrati) |
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Art. 56. - (Designazione del giudice per ciascuna causa)Dopo il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice o, in |
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Art. 57. - (Rinvio dell'udienza di comparizione)Se non vi è udienza nel giorno fissato nell'atto di citazione o nel processo verbale indicato nell'articolo 3 |
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Art. 58. - (Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio) |
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Art. 59. - (Dichiarazione di contumacia) |
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Art. 60. - (Tempo degli atti di istruzione) |
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Art. 61. - (Ordine di trattazione e discussione delle cause) |
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Art. 62. - (Udienza di discussione)Il conciliatore, quando dichiara chiusa l'istruzione, invita le parti a formulare nella stessa udienza o in un |
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Art. 63. - (Giudice decidente) |
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Art. 64. |
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Art. 65. - (Querela di falso) |
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Art. 66. |
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Art. 67. |
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Art. 68. - (Istanza di conciliazione)L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al conciliatore con ricorso o verbalme |
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Art. 69. - (Mancata comparizione della parte invitata)Se la parte invitata non si presenta, il conciliatore ne dà atto nel processo verbale; di questo la parte ist |
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CAPO II. - Del procedimento davanti al tribunale |
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Sezione I. - Dell'introduzione della causa |
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Art. 69-bis. - (Determinazione delle udienze di prima comparizione) |
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Art. 70. - (Istanza, di abbreviazione dei termini di comparizione)L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'art. 163-bis ultimo comma del Codice, è proposta con ricorso diretto al presidente del tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al |
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Art. 70-bis. - (Computo dei termini di comparizione)I termini di comparizione, stabiliti nell'art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all'u |
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Art. 70-ter. - (Notificazione della comparsa di risposta) |
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Art. 71. - (Nota d'iscrizione a ruolo)La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le gener |
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Art. 72. - (Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo)Insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è |
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Art. 73. - (Copia degli atti di parte)Le parti debbono consegnare al cancelliere insieme col proprio fascicolo le copie degli atti di parte, che a n |
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Art. 74. - (Contenuto del fascicolo di parte)Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte. |
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Art. 75. - (Nota delle spese)Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle |
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Art. 76. - (Potere delle parti sui fascicoli)Le parti o i loro difensori regolarmente costituiti possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fasc |
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Art. 77. - (Ritiro del fascicolo di parte)Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza con ricorso |
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Sezione II. - Dell'istruzione della causa |
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Art. 78. - (Astensione del giudice istruttore)Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del codic |
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Art. 79. - (Sostituzione del giudice istruttore)La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del codice è disposta d'ufficio o |
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Art. 80. - (Determinazione delle udienze dei giudici istruttori)Il presidente del tribunale stabilisce con decreto, al principio e alla metà dell'anno giudiziario, i giorni |
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Art. 80-bis. - (Rinvio al collegio nell'udienza di prima comparizione)La rimessione al collegio, a norma dell'art. 187 del Codice, può essere disposta dal giudice istruttore anche |
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Art. 81. - (Fissazione delle udienze d'istruzione)Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore. |
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Art. 81-bis. - (Calendario del processo)I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini. |
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Art. 82. - (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione)Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima compari |
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Art. 83. - (Ordine di trattazione delle cause)Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali son |
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Art. 83-bis. - (Trattazione scritta della causa)Il giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180 primo comma |
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Art. 83-ter. - (Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale) |
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Art. 84. - (Svolgimento delle udienze)Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche. |
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Art. 85. - (Istanza per imposizione di cauzione)L'istanza del convenuto per l'imposizione di una cauzione all'attore, a norma dell'articolo 98 del codice, dev |
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Art. 86. - (Forma della cauzione)Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del codice, la cauzione deve essere |
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Art. 87. - (Produzione dei documenti) |
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Art. 88. - (Processo verbale di avvenuta conciliazione)La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazioni davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere. Quand |
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Art. 89. - (Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico)L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'articolo 192 del codice � |
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Art. 90. - (Indagini del consulente senza la presenza del giudice)Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che |
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Art. 91. - (Comunicazioni a consulenti di parte)Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il reca |
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Art. 92. - (Questioni sorte durante le indagini del consulente)Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui |
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Art. 93. - (Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione)Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta i |
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Art. 94. - (Istanza di esibizione)L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la |
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Art. 95. - (Notificazione dell'ordinanza di esibizione)Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una |
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Art. 96. - (Informazioni della pubblica amministrazione)La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma |
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Art. 97. - (Divieto di private informazioni)Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memori |
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Art. 98. - (Deposito di documenti fatto da pubblico depositario)Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle sc |
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Art. 99. - (Proposizione della querela di falso)La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudi |
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Art. 100. - (Copie del documento impugnato)Il cancelliere non può rilasciare copia del documento impugnato di falso che si trova depositato in canceller |
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Art. 101. - (Rinvio)Nel procedimento di falso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice relative alla verifi |
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Art. 102. - (Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale)Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i cap |
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Art. 103. - (Termine per l'intimazione al testimone)L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire. N35 |
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Art. 103-bis. - (Modello di testimonianza)La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del proc |
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Art. 104. - (Mancata intimazione ai testimoni)Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d'uf |
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Art. 105. - (Forma speciale di esame testimoniale)La disposizione dell'articolo 255 secondo comma del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applic |
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Art. 106. - (Disposizioni relative al testimone non comparso)Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 225 primo comma del codice contro i |
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Art. 107. |
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Art. 108. - (Procuratore autorizzato ad assistere alle prove delegate)Il difensore munito di mandato alla lite può assistere all'assunzione delle prove che si eseguono fuori della |
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Art. 109. - (Ordinanza di pagamento durante il rendiconto)L'ordinanza prevista nell'articolo 264 ultimo comma del codice costituisce titolo esecutivo. |
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Art. 110. |
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Art. 111. - (Produzione delle comparse)Le comparse debbono essere inserite nel fascicolo di parte quattro giorni prima dell'udienza che il giudice istruttore ha fissato per la discussione. |
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Art. 112. - (Istanza di decisione secondo equità)L'istanza per il giudizio di equità, consentita alle parti dall'articolo 114 del codice, deve essere espressa |
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Art. 112-bis. |
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Sezione III. - Della decisione della causa |
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Art. 113. - (Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi) |
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Art. 114. - (Determinazione dei giorni d'udienza e composizione dei collegi)All'inizio di cia |
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Art. 115. - (Rinvio della discussione)Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell'articolo 82. |
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Art. 116. - (Ordine di discussione delle cause)L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno pre |
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Art. 117. - (Svolgimento della discussione)I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che |
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Art. 118. - (Motivazione della sentenza)La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni |
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Art. 119. - (Redazione della sentenza)L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ri |
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Art. 120. |
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Art. 121. - Ordinanza di correzione delle sentenze)L'ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere. |
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Art. 122. - (Forma dell'istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori)L'istanza per l'integrazione di un provvedimento istruttorio a norma dell'articolo 289 del codice è fatta con |
|
Art. 123. - (Avviso d'impugnazione alla cancelleria)L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al c |
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Art. 123-bis. - (Trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice superiore) |
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Art. 124. - (Certificato di passaggio in giudicato della sentenza)A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la |
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Art. 125. - (Riassunzione della causa)Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere: 1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire; 2) |
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Art. 125-bis. - (Riassunzione delle cause sospese durante l'istruzione)Se il giudice istruttore ha sospeso l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruzione a norme, dell'art |
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Art. 126. - (Fascicolo della causa riassunta)Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo |
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Art. 127. - (Riscossione della pena pecuniaria a carico dell'opponente)La riscossione della pena pecuniaria, alla quale sia stato condannato il terzo opponente a norma dell'articolo |
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CAPO III. - Del procedimento d'appello |
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Art. 128. - (Determinazione dei giorni d'udienza)Il decreto del primo presidente della corte d'appel |
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Art. 129. - (Riserva d'appello. Estinzione del processo)La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, può essere fatta, nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel p |
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Art. 129-bis. - (Sospensione dell'istruzione nel caso di riforma di sentenza non definitiva)Se sia stato proposto ricorso per cassazione contro sentenza d'appello che abbia riformato alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del |
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Art. 130. - (Appello contro la sentenza di estinzione del processo) |
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Art. 131. - (Deliberazione dei provvedimenti)Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice. |
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Art. 131-bis. - (Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione)Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non p |
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Art. 132. - (Rinvio)Nei procedimenti d'appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate nel capo secondo, se non sono |
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CAPO IV. - Del procedimento davanti alla corte suprema di cassazione. |
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Art. 133. - (Riserva di ricorso. Estinzione del processo)La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'art. 361 del Codice deve essere fatta nei modi stabiliti da |
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Art. 133-bis. - (Sospensione dell'istruzione in pendenza di ricorso per cassazione)Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell'ar |
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Art. 134. - (Deposito del ricorso e del controricorso a mezzo della posta) |
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Art. 134-bis. - (Residenza o sede delle parti) |
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Art. 135. - (Invio di copie alle parti) |
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Art. 136. |
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Art. 137 - (Copie del ricorso e del controricorso) |
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Art. 137-bis. - (Fascicolo d’ufficio) |
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Art. 137-ter. - (Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti)Fermo quanto previsto da |
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Art. 138. |
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Art. 139. - (Istanza di rimessione alle sezioni unite)L'istanza prevista nell'articolo 376 del codice si propone con ricorso diretto al primo presidente, contenente |
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Art. 140. - (Deposito delle memorie di parte) |
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Art. 140-bis. - (Svolgimento della camera di consiglio) |
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Art. 141. - (Deliberazione dei provvedimenti)Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice. |
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Art. 142. - (Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici)Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza del |
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Art. 143. - (Formulazione del principio di diritto affermato dalla corte)La Corte enuncia specificamente, a norma dell'articolo 384 del codice, il principio di diritto al quale il giu |
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Art. 144. - (Forma della domanda di restituzione o di riduzione in pristino)Le domande conseguenti alla cassazione della sentenza previste nell'articolo 389 del codice debbono essere pro |
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Art. 144-bis. - (Attestazione del cancelliere in caso di mancata integrazione del contradditorio) |
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Art. 144-bis.1 - (Restituzione del fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte) |
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CAPO V. - (Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza) |
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Art. 144-ter. - (Controversie individuali di lavoro) |
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Art. 144-quater. - (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte) |
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Art. 144-quinquies. - (Controversie in materia di licenziamento) |
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Art. 145. - (Termine per la nomina del consulente tecnico)Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'a |
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Art. 146. - (Albo dei consulenti tecnici)Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relati |
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Art. 146-bis. - (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi)Nel caso di cui all'articolo 420-bis del codice si applica, in quanto compatibile, l'articolo 64, commi 4, 6, |
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Art. 147. - (Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vin |
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Art. 148. - (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza ob |
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Art. 149. - (Controversie in materia di invalidità pensionabile)Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravament |
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Art. 150. - (Calcolo della svalutazione monetaria)Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice; il giudice applicherà l'indice dei pre |
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Art. 151. - (Riunione di procedimenti)La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza |
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Art. 152. - (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali) |
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Art. 152-bis. - (Liquidazione di spese processuali)Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazio |
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CAPO V-BIS - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI STATO DELLE PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE |
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Art. 152-ter. - (Procedimenti in camera di consiglio) |
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Art. 152-quater. - (Ascolto del minore) |
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Art. 152-quinquies. - (Registrazione audiovisiva dell’ascolto) |
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Art. 152-sexies. - (Indagini del consulente) |
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Art. 152-septies. - (Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) |
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Art. 152-octies. - (Esame da remoto dell’interdicendo o inabilitando) |
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TITOLO IV. - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE |
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Capo I. - Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale |
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Art. 153 - (Copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale) |
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Art. 154. - (Procedimento per indebito rilascio di copie esecutive) |
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Art. 155. - (Certificato di prestata cauzione)Il certificato di prestata cauzione indicato nell'articolo 478 del codice è rilasciato dal cancelliere del gi |
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Art. 155-bis. - (Archivio dei rapporti finanziari) |
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Art. 155-ter. - (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche) |
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Art. 155-quater. - (Modalità di accesso alle banche dati)Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al d |
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Art. 155-quinquies. - (Accesso alle banche dati tramite i gestori)Se è proposta istanza ai sensi dell’articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati |
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Art. 155-sexies. - (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) |
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Art. 156. - (Esecuzione sui beni sequestrati)Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve d |
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Art. 156-bis. - (Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale). |
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Art. 157. - (Processo verbale di pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario)L'ufficiale giudiziario redige processo verbale del versamento eseguito dal debitore delle somme che debbono essere consegnate al creditore a |
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Art. 158. - (Avviso al sequestrante)Quando dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l'esistenza di un sequestro conservativo sui |
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Art. 159. - (Istituti autorizzati all'incanto, e all'amministrazione dei beni)Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immob |
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Art. 159-bis - (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione) |
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Art. 159-ter. - (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore)Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codic |
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Art. 160. - (Forma degli avvisi)Gli avvisi che la legge prescrive siano fatti ai creditori e agli altri intervenuti nel procedimento esecutivo |
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Art. 161. - (Giuramento dell'esperto e dello stimatore)L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazio |
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Art. 161-bis. - (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione) |
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Art. 161-ter. - (Vendite con modalità telematiche) |
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Art. 161-quater - (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche)La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specif |
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Art. 162. - (Deposito del prezzo di assegnazione)La parte del valore della cosa assegnata che eccede il credito dell'assegnatario deve essere depositata nelle |
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Art. 163. - (Ordine di cessazione della vendita forzata)La cessazione della vendita forzata prevista dall'articolo 504 del codice è disposta dal giudice dell'esecuzi |
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Art. 164. - (Atti di trasferimento del bene espropriato)Il giudice dell'esecuzione, in seguito all'alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutt |
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Art. 164-bis. - (Infruttuosità dell'espropriazione forzata) |
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Art. 164-ter. - (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo) |
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CAPO II. - Dell'espropriazione mobiliare e presso terzi |
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Art. 165. - (Partecipazione del creditore al pignoramento)All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente a |
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Art. 166. - (Modalità della custodia) |
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Art. 167. - (Processo verbale di consegna al commissionario)Il cancelliere redige processo verbale della consegna delle cose pignorate al commissionario per la vendita. I |
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Art. 168 - (Reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato della vendita) |
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Art. 169. - (Registrazione del processo verbale di vendita) |
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Art. 169-bis. - (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione) |
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Art. 169-ter. - (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita) |
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Art. 169-quater. - (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto)Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di c |
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Art. 169-quinquies. - (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite) |
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Art. 169-sexies. - (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati) |
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Art. 169-septies. - (Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati)La dichiarazione pr |
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CAPO III. - Dell'espropriazione immobiliare |
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Art. 170. - (Atto di pignoramento immobiliare)L'atto di pignoramento di beni immobili previsto nell'articolo 555 del codice deve essere sottoscritto, prima |
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Art. 171. - (Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode)Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del codice sono date dal giudice dell'es |
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Art. 172. - (Cancellazione della trascrizione del pignoramento)Il giudice dell'esecuzione deve sentire le parti prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pig |
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Art. 173. |
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Art. 173-bis. - (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto)L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali; 2) una sommaria descrizione del bene; 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; 4) l'esistenza di formalità |
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Art. 173-ter. - (Pubblicità degli avvisi tramite internet) |
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Art. 173-quater. - (Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato)L'avviso di cui al quarto comma dell’articolo 591-bis del codice deve contenere l'indi |
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Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo)Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cau |
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Art. 174. - (Dichiarazione di residenza dell'offerente)Chi offre un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato deve dichiarare la residenza o elegge |
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Art. 175. - (Convocazione delle parti per l'incanto)Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo 575 del codice, dispone l'audizi |
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Art. 176. - (Comunicazione del decreto di decadenza)Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articol |
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Art. 177. - (Dichiarazione di responsabilità dell'aggiudicatario)L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della diffe |
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Art. 178. - (Procedimento di rendiconto)Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del codice, i |
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Art. 179. - (Graduazione e liquidazione)Quando lo ritiene opportuno, il giudice dell'esecuzione può limitare il progetto di distribuzione della somma |
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Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione) |
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Art. 179-ter. - (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita)Presso ogni tribunale è istituito l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice. L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali. Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita; |
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Art. 179-quater. - (Distribuzione degli incarichi)Il presidente del tribunale vigila affinché, |
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CAPO IV. - Disposizioni comuni |
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Art. 180. - (Avviso di pignoramento ai comproprietari del bene pignorato)L'avviso ai comproprietari dei beni indivisi nel caso previsto dall'articolo 599 secondo comma del codice deve |
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Art. 181. - (Disposizioni sulla divisione) |
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Art. 182. - (Intimazione al detentore del pegno)Il creditore pignorante deve fare l'intimazione di cui all'articolo 544 del codice con l'atto di pignoramento, |
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Art. 183. - (Provvedimenti temporanei nell'esecuzione per consegna o rilascio) |
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Art. 184. - (Contenuto dei ricorsi d'opposizione all'esecuzione)I ricorsi previsti negli articoli 615 secondo comma e 619 del codice, oltre le indicazioni volute dall'articol |
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Art. 185. - (Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione)All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di te |
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Art. 186. - (Fascicolo della causa di opposizione all'esecuzione)Se per la causa di opposizione all'esecuzione è competente un giudice diverso da quello dell'esecuzione, il c |
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Art. 186-bis. - (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva)I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso |
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Art. 187. - (Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva)Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sem |
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Art. 187-bis. - (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti)In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anc |
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TITOLO V. - DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
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Art. 188. - (Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione)La parte alla quale non è stato notificato il decreto d'ingiunzione nei termini di cui all'articolo 644 del codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che |
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Art. 189. - (Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi)L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'ar |
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Art. 190. - (Documentazione dell'istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta)Ai ricorsi indicati negli articoli 722 e 726 del codice debbono essere allegati i documenti comprovanti lo sta |
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Art. 191. - (Efficacia del processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori)Il processo verbale di vendita dei beni immobili appartenenti a minori costituisce titolo esecutivo per il ril |
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Art. 192. - (Modalità di chiusura dell'inventario)L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia de |
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Art. 193. - (Giuramento del curatore dell'eredità giacente)Il curatore dell'eredità giacente, prima d'iniziare l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento |
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Art. 194. - (Nomina dell'esperto nel giudizio di divisione)Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l'opera di un esperto, questi è |
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Art. 195. - (Decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione)Il processo verbale dal quale risulta l'attribuzione delle quote nelle operazioni di divisione è approvato co |
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Art. 196. |
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TITOLO V-bis - DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI |
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Art. 196-bis - (Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe)Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposi |
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Art. 196-ter - (Elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all’azione di classe)Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro |
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TITOLO V-ter - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA DIGITALE |
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CAPO I - DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI |
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Art. 196-quater. - (Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti)Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministe |
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Art. 196-quinquies. - (Dell’atto del processo redatto in formato elettronico)L’atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notifi |
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Art. 196-sexies. - (Perfezionamento del deposito con modalità telematiche) |
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Art. 196-septies. - (Copia cartacea di atti depositati telematicamente) |
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CAPO II - DELLA CONFORMITÀ DELLE COPIE AGLI ORIGINALI |
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Art. 196-octies. - (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria)Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascic |
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Art. 196-novies. - (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti)Il difensore, il dipendente di cui si avval |
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Art. 196-decies. - (Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario) |
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Art. 196-undecies. - (Modalità dell’attestazione di conformità) |
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CAPO III - DELL’UDIENZA CON COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI A DISTANZA |
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Art. 196-duodecies. - (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)L’udienza di cui all’articolo 127-bis del codice è tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l’ |
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TITOLO VI. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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CAPO I. - Del processo di cognizione. |
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Art. 197. - (Processi di primo grado nei quali non è avvenuta la comparizione delle parti)Nei processi di primo grado rispetto ai quali nel giorno in cui entra in vigore il codice non sono scaduti i termini fissati nell'atto di citazione per la comparizione delle parti, queste debbono costituirsi in cancelleria nei termini stessi, depositando gli atti indicati negli artic |
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Art. 198. - (Processi di primo grado nei quali le parti sono comparse)Nei processi di primo grado nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, è avvenuta la comparizion |
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Art. 199. - (Processi di primo grado nei quali è stata pronunciata sentenza interlocutoria)Se è stata pronunciata sentenza interlocutoria passata in giudicato o esecutiva e, fino al giorno dell'entrata in vigore del codice le |
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Art. 200. - (Formazione del fascicolo e designazione del giudice istruttore)Il cancelliere che riceve il deposito degli atti a norma degli articoli precedenti forma il fascicolo d'uffici |
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Art. 201. - (Sospensione del processo)Quando è impugnata una sentenza interlocutoria esecutiva, il giudice istruttore, dopo l'assunzione dei mezzi |
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Art. 202. - (Prima udienza di trattazione)Nella prima udienza davanti al giudice istruttore, che segue alla costituzione o alla riassunzione della causa |
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Art. 203. - (Assunzione dei mezzi di prova)Se nel giorno in cui entra in vigore il codice non è ancora fissata l'assunzione di un mezzo di prova ammesso, il giudice istruttore provvede anche d'ufficio per l'assunzione a norma del codice, dopo che le parti hanno adempiuto quanto è prescritto negli articoli 198 e 199. |
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Art. 204. - (Cause in decisione davanti al tribunale)Per le cause che, nel giorno in cui entra in vigore il codice, si trovano in decisione, il tribunale applica gli articoli 276 e seguenti del codice. |
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Art. 205. - (Efficacia delle sentenze interlocutorie)Le sentenze interlocutorie finché non siano riformate vincolano le parti nelle deduzioni complementari che qu |
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Art. 206. - (Impugnazione delle sentenze interlocutorie)Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a norma della legge precedente, ma il procedimento d'impugnazione è regolato dal c |
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Art. 207. - (Termini per le impugnazioni)I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il codice si trovano in corso, sono regol |
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Art. 208. - (Decadenza dall'impugnazione)Alle sentenze che sono già pubblicate nel giorno in cui entra in vigore il codice si applica la disposizione |
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Art. 209. - (Impugnazioni nei giudizi con pluralità di parti)Nei procedimenti d'impugnazione si applicano le disposizioni degli articoli 331 e seguenti del codice se, nel |
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Art. 210. - (Processi d'appello nei quali sono in corso i termini di comparizione)Nei processi d'appello rispetto ai quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, non sono scaduti i term |
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Art. 211. - (Processi d'appello nei quali le parti sono già comparse)Nei processi d'appello nei quali, nel giorno in cui entra in vigore il codice, le parti sono già comparse si |
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Art. 212. - (Effetto devolutivo dell'appello)In tutte le cause d'appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore del codice, si ap |
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Art. 213. - (Decisione delle cause davanti al giudice d'appello)Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice. |
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Art. 214. - (Cause davanti al pretore e al conciliatore)Le disposizioni degli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili, anche ai giudizi davanti al pre |
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Art. 215. - (Cause davanti alla corte suprema di cassazione)Se nel giorno in cui entra in vigore il codice è stato proposto ricorso per cassazione, al procedimento si ap |
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Art. 216. - (Ricorsi sforniti di deposito di cancelleria)Il cancelliere della corte suprema di cassazione, dopo l'entrata in vigore del codice, invita gli avvocati che |
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Art. 217. - (Riassunzione davanti al giudice di rinvio)Le disposizioni degli articoli 197 e 198 si applicano anche alla riassunzione della causa davanti al giudice d |
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Art. 218. - (Impugnazioni relative alle cause di lavoro)Le sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del codice sono impugnabili per il motivo indicato nel secondo comma dell |
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CAPO II. - Del processo di esecuzione |
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Art. 219. - (Precetto immobiliare non trascritto)Il precetto immobiliare non trascritto prima dell'entrata in vigore del codice ha soltanto l'efficacia di cui |
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Art. 220. - (Espropriazione forzata soltanto iniziata)Se prima dell'entrata in vigore del codice è stato soltanto eseguito il pignoramento mobiliare o trascritto il |
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Art. 221. - (Processi d'espropriazione mobiliare)Nei processi d'espropriazione di beni mobili in cui prima dell'entrata in vigore del codice è stata chiesta o disposta la ven |
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Art. 222. - (Processi d'espropriazione immobiliare)Nei processi d'espropriazione di beni immobili, nei quali prima dell'entrata in vigore del codice è stata chiesta l'autorizzazione a vendere i beni pignorati, l'autorizzazione stessa è data a norma de |
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Art. 223. - (Processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare)I processi per consegna o rilascio e per esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare iniziati prima d |
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Art. 224. - (Processi d'opposizione all'esecuzione)Ai processi d'opposizione all'esecuzione iniziati prima dell'entrata in vigore del codice si applicano le disp |
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Art. 225. - (Opposizione agli atti esecutivi)Per i processi d'opposizione agli atti esecutivi, nei quali nel giorno dell'entrata in vigore del codice non s |
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Art. 226. - (Riassunzione del processo esecutivo sospeso)Alla riassunzione del processo esecutivo che trovasi sospeso nel giorno dell'entrata in vigore del codice si a |
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CAPO III. - Dell'arbitrato |
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Art. 227. - (Compromessi e clausole compromissorie anteriori all'entrata in vigore del codice)I compromessi e le clausole compromissorie stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice a norma de |
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Art. 228. - (Arbitri e procedimento arbitrale)Per la sostituzione o revocazione degli arbitri e per i diritti e doveri ad essi spettanti si applicano le dis |
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Art. 229. - (Impugnabilità delle sentenze)Le sentenze pronunciate dagli arbitri prima dell'entrata in vigore del codice sono impugnabili a norma della l |
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CAPO IV. - Disposizioni comuni |
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Art. 230. - (Immutabilità della competenza già fissata)Il giudice regolarmente adito secondo le leggi anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è stato i |
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Art. 231. - (Albo degli esperti)Finché non siano formati gli albi degli esperti della magistratura del lavoro previsti nell'articolo 4, continuano ad aver vigore quelli formati secondo la legge precedente.
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