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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Giustizia 04/08/2023, n. 109
D. Min. Giustizia 04/08/2023, n. 109
D. Min. Giustizia 04/08/2023, n. 109
D. Min. Giustizia 04/08/2023, n. 109
- Avviso di rettifica in G.U. 04/09/2023, n. 206
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Premessa
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il Titolo II, capo II delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificato dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149; N1 Visto in particolare, l’articolo 13, |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «albo»: l’albo dei consulenti tecnici d’ufficio istituito in ogni tribunale; b) «aspirante»: colui che ha proposto domanda di iscrizione all’albo; |
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Art. 2. - Oggetto1. Il presente decreto detta disposizioni in materia dell’albo e dell’elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settor |
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Art. 3. - Contenuto dell’albo1. Nell’albo sono sempre comprese le categorie indicate nell’allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all’allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell’albo sono indicati: |
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Art. 4. - Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici1. Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell’albo coloro che: a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti; c) sono di condotta morale specchiata; d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; |
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Art. 5. - Domande di iscrizione1. Nella domanda di iscrizione all’albo l’aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità: a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione; b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti; d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire ade |
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Art. 6. - Mantenimento dell’iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza1. Costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo lo svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall’ordine, collegio o associazione cui si è iscritti. 2. In occasione della revisione dell’albo prevista dall’arti |
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Art. 7. - Sospensione e cancellazione volontaria1. Il consulente può chiedere la sospensione dall’albo per un periodo non superiore a nove mesi. È possibile formulare più richieste di sospension |
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Art. 8. - Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell’elenco nazionale1. Gli albi e l’elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica. 2. L’elenco nazionale contiene, per |
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Art. 9. - Trattamento dei dati personali1. I tribunali sono i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell’albo. |
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Art. 10. - Disposizioni transitorie1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già iscritti all’albo mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di spec |
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Art. 12. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni pro |
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Allegato B - Categoria medico-chirurgica - Tabella di equipollenzaParte di provvedimento in formato grafico |
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