Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 1, della L. 12/04/2019, n. 31, a decorrere dal 19 maggio 2021.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della L. 12/04/2019, n. 31, le disposizioni della medesima L. 12/04/2019, n. 31 entrano in vigore dal 19 maggio 2021 e si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente al 19 maggio 2021. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima del 19 maggio 2021.

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