N52 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 1, della L. 12/04/2019, n. 31, a decorrere dal 19 maggio 2021.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della L. 12/04/2019, n. 31, le disposizioni della medesima L. 12/04/2019, n. 31 entrano in vigore dal 19 maggio 2021 e si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente al 19 maggio 2021. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima del 19 maggio 2021.

Dalla redazione