Articolo aggiunto dall'art. 9, della L. 03/08/1998, n. 302; sostituito dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 03/05/2016, n. 59 (L. 30/06/2016, n. 119), a decorrere dal 1° marzo 2006 e, successivamente, dall’art. 4, comma 11, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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