N57 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 7, della L. 02/12/1991, n. 399, così recitava:

“30. Registri di cancelleria del tribunale

Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri:

1. ruolo generale degli affari contenziosi civili;

2. rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;

3. ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione;

4. rubrica alfabetica generale delle cause assegnate a ciascuna sezione;

5. ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate;

6. rubrica alfabetica generale delle cause assegnate ad ogni istruttore;

7. ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono assegnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere;

8. ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;

9. ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;

10. rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;

11. ruolo generale delle esecuzioni;

12. rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;

13. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

14. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

15. registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;

16. registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;

17. registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 38] contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;

18. registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 38] ;

19. registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici.

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati nei nn. 15 e 16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.”

Dalla redazione