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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“30. Registri di cancelleria del tribunale
Il cancelliere del tribunale deve tenere i seguenti registri:
1. ruolo generale degli affari contenziosi civili;
2. rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;
3. ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione;
4. rubrica alfabetica generale delle cause assegnate a ciascuna sezione;
5. ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate;
6. rubrica alfabetica generale delle cause assegnate ad ogni istruttore;
7. ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono assegnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere;
8. ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;
9. ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
10. rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
11. ruolo generale delle esecuzioni;
12. rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;
13. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
14. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
15. registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;
16. registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
17. registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 38] contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
18. registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 38] ;
19. registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici.
Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati nei nn. 15 e 16, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.”
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