Articolo abrogato dall'art. 299, del D. Leg.vo 30/05/2002, n. 113 e, successivamente, dall'art. 299, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così recitava:

“41. Deposito delle somme ricevute dal cancelliere

Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere può trattenere presso di sé non più di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell'art. 38 [disp. att. c.p.c. 38] , detratte le erogazioni fatte; gli altri tre quarti debbono essere da lui depositati in un unico conto corrente postale intestato alla cancelleria.”

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