Articolo aggiunto dall'art. 19, del D. Leg.vo 02/02/2006, n. 40 e, successivamente, abrogato dall’art. 4 comma 6, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 01/01/2023 e si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

L’articolo così recitava:

“Art. 134-bis. - (Residenza o sede delle parti)

All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.”

Dalla redazione