Articolo abrogato dall'art. 299, del D. Leg.vo 30/05/2002, n. 113 e, successivamente, dall'art. 299, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così recitava:

“40. Nota dei depositi e delle spese di cancelleria

In ogni fascicolo d'ufficio il cancelliere deve inserire un foglio diviso in due parti, in una delle quali sono da lui annotati i depositi di carta bollata e l'uso dei singoli fogli e nell'altra i depositi per spese di cancelleria e le erogazioni fatte [c.p.c. 168].”

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