Articolo abrogato dall'art. 7, della L. 02/12/1991, n. 399, così recitava:

“37. Modo di tenuta dei registri

I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti né contenere alterazioni o abrasioni.

Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.”

Dalla redazione