N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 7, della L. 02/12/1991, n. 399, così recitava:

29. Registri di cancelleria della pretura

Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri:

1. ruolo generale degli affari contenziosi civili;

2. rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;

3. ruolo di udienza nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti al pretore, e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal pretore e dal cancelliere;

4. ruolo generale degli affari civili non contenziosi;

5. rubrica alfabetica generale degli affari civili non contenziosi;

6. ruolo generale delle esecuzioni;

7. rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;

8. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

9. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

10. registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;

11. registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;

12. registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 38] contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;

13. registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 38] .

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal pretore, il quale nota in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.

Dalla redazione