Consulenti tecnici d'ufficio (CTU): istituzione dell'elenco nazionale | Bollettino di Legislazione Tecnica
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31/10/2022

Consulenti tecnici d'ufficio (CTU): istituzione dell'elenco nazionale

La riforma del processo civile introduce anche modifiche alla normativa relativa all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice ed alla distribuzione degli incarichi.

Il D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, pubblicato nella G.U. del 17/10/2022, n. 243, dispone la riforma del processo civile e introduce, tra l'altro, delle novità relative ai consulenti tecnici d'ufficio (CTU). Le disposizioni del D. Leg.vo 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 30/06/2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 149/2022). 

In particolare, l'art. 4, del D. Leg.vo 149/2022, modifica le Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al R.D. 18/12/1941, n. 1368, nella parte relativa ai consulenti tecnici del giudice.

Viene inserito l'art. 24-bis, con il quale viene istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici presso il Ministero della giustizia. Tale elenco è suddiviso per categorie e contiene l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria e le annotazioni dei provvedimenti di nomina. L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Si prevede che con decreto del Ministro della giustizia vengano stabilite le ulteriori categorie dell’albo (oltre a quelle previste dall'art. 13, comma 3, del R.D. 18/12/1941, n. 1368) e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento del suddetto elenco nazionale.

Inoltre, si prevede che i giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto, mentre il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, comunicando il provvedimento al presidente del tribunale.

Viene infine sostituito l'art. 23 del R.D. 18/12/1941, n. 1368, relativo alla vigilanza sulla distribuzione degli incarichi, prevedendo altresì che gli incarichi e i compensi sono pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.

Dalla redazione