Consulenti tecnici d'ufficio (CTU): nuovo regolamento per albo e elenco nazionale | Bollettino di Legislazione Tecnica
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31/08/2023

Consulenti tecnici d'ufficio (CTU): nuovo regolamento per albo e elenco nazionale

Il D.M. 109/2023 ha adottato il nuovo regolamento dell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio e dell'elenco nazionale, individuandone condizioni di accesso e mantenimento, contenuti, tenuta e aggiornamento.

Il D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, aveva disposto la riforma del processo civile e introdotto, tra l'altro, delle novità relative ai consulenti tecnici d'ufficio (CTU). Si veda in proposito Consulenti tecnici d'ufficio (CTU): istituzione dell'elenco nazionale

ll D. Min. Giustizia 04/08/2023, n. 109 ha dettato disposizioni relative all’albo e all’elenco nazionale dei consulenti tecnici, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell’albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell’elenco, le modalità informatiche di tenuta dell’albo e dell’elenco, nonché disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria.

Possono essere iscritti nell’albo coloro che:
- sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- sono di condotta morale specchiata;
- sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.

Costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo lo svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall’ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.

Ai sensi del regolamento, per ciascun consulente, nell’albo sono indicati:
- la categoria e il relativo settore di specializzazione;
- il titolo di studio conseguito;
- l’ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la
categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
- la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
- il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
- il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

Gli albi e l’elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica. 

L’elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all’albo, i provvedimenti di conferimento dell’incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.

Dalla redazione