N59 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 7, della L. 02/12/1991, n. 399, così recitava:

“32. Registri di cancelleria della corte suprema di cassazione (1)

Il cancelliere della corte suprema di cassazione deve tenere i seguenti registri:

1. ruolo generale degli affari civili;

2. rubrica alfabetica generale degli affari civili;

3. ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause che sono portate davanti alla sezione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;

4. registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;

5. registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;

6. registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;

7. registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38] contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;

8. registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 [disp. att. c.p.c. 38] .

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte o da un consigliere da lui delegato, tranne quello indicato nel n. 6, che deve essere numerato e vidimato dal procuratore generale della Repubblica o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.”

Dalla redazione