Articolo aggiunto dall’art. 19, comma 2, del D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162).

Ai sensi dell’art. 19, comma 6-bis, del D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162) la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 132/2014. L’articolo si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5 del D.L. n. 132/20214.

In seguito, il presente articolo è stato modificato dall’art. 14, comma 1, del D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132) e, successivamente, sostituito dall’art. 4, comma 9, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Dalla redazione