N154 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 4 comma 6, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 01/01/2023 e si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

L’articolo così recitava:

“Art. 140. - (Deposito delle memorie di parte)

Le parti che depositano memorie a norma dell'articolo 378 del codice debbono unire almeno tre copie in carta libera, oltre le copie per ciascuna delle altre parti.

Il cancelliere non può ricevere le memorie che non siano accompagnate dalle tre copie in carta libera.”

Dalla redazione