Articolo modificato dall’art. 131, del D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno 1999 e, successivamente, sostituito dall’art. 4, comma 10, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Dalla redazione