Articolo modificato dall'art. 5, della L. 07/02/1979, n. 59; dall'art. 299, del D. Leg.vo 30/05/2002, n. 113; dall'art. 299, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115; dall’art. 45, comma 1-bis, del D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114) e, successivamente, abrogato dall’art. 4 comma 6, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 01/01/2023 e si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

L’articolo così recitava:

“Art. 137 - (Copie del ricorso e del controricorso)

Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica.

Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte.

Comma abrogato

Comma abrogato

Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero.

Comma abrogato”.

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