Articolo abrogato dall'art. 7, della L. 02/12/1991, n. 399, così recitava:

“34. Contenuto del registro cronologico

Nel registro cronologico debbono essere iscritti, appena formati, gli atti originali compilati dal cancelliere o compiuti col suo intervento. In margine a ciascun atto deve essere riportato il numero sotto il quale l'atto stesso è iscritto nel registro cronologico.”

Dalla redazione