Articolo abrogato dall'art. 47, della L. 21/11/1991, n. 374, a decorrere dal 1° maggio 1995, così recitava:

“66. Tempo degli atti dei conciliatori

I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi [c.p.c. 319].”

Dalla redazione