Articolo aggiunto dall'art. 28, del D.P.R. 17/10/1950, n. 857 e, successivamente, abrogato dall'art. 89, della L. 26/11/1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995, così recitava:

“112-bis. Rimessione della causa al collegio in pendenza di reclamo

Fino a quando non siano decorsi i termini stabiliti dall'articolo 178 quinto comma del codice, il giudice istruttore, davanti al quale è stato proposto il reclamo, può d'ufficio, rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo 187 secondo e terzo comma dello stesso codice. In questo caso il giudice invita le parti a precisare le conclusioni a norma dell'articolo 189 del codice.”

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