N62 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 299, del D. Leg.vo 30/05/2002, n. 113 e, successivamente, dall'art. 299, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così recitava:

“39. Deposito in cancelleria

La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative [c.p.c. 90] . Sul disaccordo, l'ammontare del deposito è fissato dal capo dell'ufficio. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente.”

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