Articolo abrogato dall'art. 299, del D. Leg.vo 30/05/2002, n. 113 e, successivamente, dall'art. 299, del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, così recitava:

“107. Liquidazione delle indennità ai testimoni

Il giudice, con provvedimento steso in margine al processo verbale, liquida a norma di legge un'indennità al testimone che ha reso la deposizione, quando esso non dichiara di rinunciarvi.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo [c.p.c. 474].”

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