Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 23/12/2000, n. 388
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L. 23/12/2000, n. 388
L. 23/12/2000, n. 388
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- L. 27/12/2019, n. 160
- D.L. 28/01/2019, n. 4 (L. 28/03/2019, n. 26)
- D. Leg.vo 24/09/2016, n. 185
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
- D. Leg.vo 14/09/2015, n. 150
- L. 23/12/2014, n. 190
- D.L. 24/04/2014, n. 66 (L. 23/06/2014 n. 89)
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- L. 24/02/2012, n. 14
- L. 22/12/2011, n. 214
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D.P.C.M. 25/03/2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).
- L. 26/02/2011, n. 10
- L. 13/12/2010, n. 220
- D. Leg.vo 15/03/2010, n. 66
- L. 23/12/2009, n. 191
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
- D.L. 29/11/2008, n. 185 (L. 28/01/2009, n. 2)
- L. 28/02/2008, n. 31
- L. 24/12/2007, n. 244
- L. 26/02/2007, n. 17
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 04/07/2006 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D. Leg.vo 02/02/2006, n. 42
- L. 23/12/2005, n. 266
- D.P.R. 13/09/2005, n. 296
- D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80)
- L. 30/12/2004, n. 311
- L. 23/08/2004, n. 243
- D.L. 24/12/2003, n. 355 (L. 27/02/2004, n. 47)
- L. 24/12/2003, n. 350
- D.L. 29/08/2003, n. 239 (L. 27/10/2003, n. 290)
- L. 27/12/2002, n. 289
- L. 12/12/2002, n. 273
- D.L. 25/10/2002, n. 236 (L. 27/12/2002, n. 284)
- L. 31/07/2002, n. 179
- L. 01/08/2002, n. 166
- D.L. 08/07/2002, n. 138 (L. 08/08/2002, n. 178)
- D.L. 28/12/2001, n. 452 (L. 27/02/2002, n. 16)
- L. 18/10/2001, n. 383
- L. 28/12/2001, n. 448
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Capo I - Omissis
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Capo II - DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
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Art. 2. - (Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso; b) all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata"; c-e) omissis f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri: 1) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; 2) al secondo periodo, le parole: "nei sei mesi antecedenti o successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente o successivo"; |
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Art. 3 - Omissis
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Capo III - DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5. - (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa)1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 116 della presente legge, sono des |
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Art. 6. - (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)1. All'articolo 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: "e delle società di persone". 2. All'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi". 3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi. 4. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "sono applicabili" sono inserite le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000". N2 5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 7 - Omissis |
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Art. 8 - (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), e c), del citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e "pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008". N22. Ai fini dell'individuazione dei predetti settori si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2; del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta. N61 1-bis. Per fruire del contributo l |
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Art. 9. - (Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale)1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi. 2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislat |
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Art. 10 - Art. 12 - Omissis
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Art. 13. - (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo) |
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Art. 14. - (Regime fiscale delle attività marginali) |
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Art. 15. - (Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani)1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente: |
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Art. 16. - (Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il |
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Art. 17. - (Interpretazione autentica sull'inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi) |
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Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ SUGLI IMMOBILI
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Art. 18. - (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la |
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Art. 20. - (Semplificazione per l'INVIM decennale)1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell'imposta INVIM decennale, un'imposta sostitutiva |
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Capo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA
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Art. 21. - (Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel)1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburan |
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Art. 22. - (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino |
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Art. 23. - (Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati)1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti: "12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone: benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo; |
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Art. 24. - (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura: a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri; b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri; c) olio da gas o gasolio: 1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri; 2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri; d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione: N16 |
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Art. 25. - (Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto. 2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti |
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Art. 26. - (Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano)1. I commi 4 e 5 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti: "4. L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggett |
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Art. 27. - (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto. 2. Le agevolazioni per il gasolio |
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Art. 28. - (Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato. 2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 4, le parole: "entro il giorno 15" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16"; b) all'articolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini de |
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Art. 29. - (Norme in materia di energia geotermica)1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla norm |
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Capo VI - DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO
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Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
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Art. 31. - (Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 32 - Omissis
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Art. 33. - (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)1-2. Omissis 3. N36 |
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Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI |
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Art. 34. - (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)1. N93 A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 eu |
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Art. 35 - Omissis
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Art. 36. - (Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali)1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri |
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Art. 37. - (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)1. All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "escluse le attività previste all'articolo 126," sono soppresse. 2. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati". 3. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con |
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Art. 38 - Art. 41 Omissis
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Art. 42. - (Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti)1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferio |
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Capo IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI |
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Art. 43. - (Dismissione di beni e diritti immobiliari)1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale". 2. Al comma 99-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: "suscettibili di utilizzazione agricola" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti ad utilizzazione agricola", e sono soppresse le parole: ", che ne cura l'attuazione"; al secondo periodo, le parole: "destinati alla coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione"; il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali". 3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall' |
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Art. 44. - (Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 |
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Art. 45. - (Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)1. I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione. |
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Art. 46. - (Trasferimento in proprietà di alloggi)1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. G |
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Art. 47. - (Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata d |
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Capo X - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA |
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Art. 48. - (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governa |
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Art. 49 - Omissis
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Capo XI - ONERI DI PERSONALE |
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Art. 50 - Omissis
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Art. 51. - (Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)1-8. Omissis 9. Al comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sul |
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Capo XII - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
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Art. 52. - (Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno. 2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per oltre un anno, le province, d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali. |
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Art. 53. - (Regole di bilancio per le regioni, per le province e i comuni)1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni: a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio; b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria; |
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Art. 54. - (Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente il termine per l'approvazione delle t |
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Art. 55. - Omissis
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Art. 56. - (Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca)1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. 2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l |
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Art. 57. - (Finanza di progetto)1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase |
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Art. 58. (Consumi intermedi)1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubb |
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Art. 60. (Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione)1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di stud |
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Art. 61. (Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili)1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai q |
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Art. 62. - (Affitti passivi)1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: "Il Presidente" fino a: "entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del b |
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Art. 63 - Omissis
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Art. 64. - (Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 |
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Art. 65. - (Semplificazione di procedure)1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione. |
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Art. 66 - Art. 67 - Omissis
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CAPO XIII - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE |
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Art. 69 - Art. 70 - Omissis
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Art. 71 |
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Art. 72 - Art. 74 - Omissis
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Art. 75 |
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Art. 76 - Art. 77 - Omissis
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Art. 78 - (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)1-14. Omissis 15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del de |
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Art. 79 - Omissis
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Art. 80. - (Disposizioni in materia di politiche sociali)1-19. Omissis 20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al |
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Art. 81 - Art. 82 - Omissis
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Capo XIV - Capo XV - Omissis
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Capo XVI - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'INNOVAZIONE |
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Art. 103 - Art. 105. - Omissis
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Art. 106. - (Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative) |
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Art. 107. - (Informatizzazione della normativa vigente)1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e l |
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Capo XVII - INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
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Art. 109. - (Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie: a) riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti; b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo; |
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Art. 110. - (Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia. |
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Art. 111. - (Contributo straordinario all'ENEA)1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. L'ENEA attua altresì un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori d |
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Art. 112. - (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità: |
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Art. 113. - (Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale)1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Confer |
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Art. 114. - (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione: a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione". 2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico. 4. N59 5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: "laureato in ingegneria" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia" e al secondo comma, dopo le parole: "in Ingegneria Ambiente - Risorse" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia,". 6. N60 7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attività svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione |
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Art. 115 - Omissis
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CAPO XVIII - INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO |
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Art. 116 - Art. 117 - Omissis |
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Art. 118. - (Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere istituito un fondo territoriale intersettoriale. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 set-tembre 2015, n. 148. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, |
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Art. 119 - Art. 120 - Omissis |
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CAPO XIX - INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA |
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Art. 121 - Art. 122 - Omissis |
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Art. 123. - (Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1° gennaio 2001 è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma. 1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle auto |
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Art. 124 - Art. 130 - Omissis
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Capo XX - INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE VIARIE
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Art. 131. - (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la società Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La società Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie. |
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Art. 132. - (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. 2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle società |
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Capo XXI - INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA SICILIA
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Art. 133. - (Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane)1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997 |
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Art. 134. - (Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordi |
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Art. 135. - (Continuità territoriale per la Sicilia)1. Al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al “regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” N86, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto: a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minor |
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Art. 136. - (Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazio |
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Art. 137. - (Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a |
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Capo XXII - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO, DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
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Art. 138. - (Disposizioni relative a eventi calamitosi)1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, N26 possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, "entro il 15 dicembre 2002. N19 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata. 4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla pro |
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Art. 139. - (Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 140. - (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. |
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Art. 141. - (Patrimonio idrico nazionale)1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003: a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per |
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Art. 142. - (Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a ris |
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Art. 143. - (Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto |
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Capo XXIII - INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
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Art. 144. - (Limiti di impegno)1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. 2. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilità del Teatro "La Fenice", mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 3. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e per l'acquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003. 4. Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e l'agosto 2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per i quali è intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di im |
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Art. 145. - (Altri interventi)1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole: "con tributo dodecennale", le parole: "del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite" sono sostituite dalle seguenti: "per la spesa di investimento, per un importo". 2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla società Ferrovie dello Stato Spa. 3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate. 4. N50 5. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge n. 808 del 1985. 6. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata all'acquisto o alla trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonché all'istallazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "Gli autoveicoli" sono inserite le seguenti: ", i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,". 8. All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale"; dopo le parole: "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti" sono inserite le seguenti: ", dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonchè dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997". 9. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001. Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il credito di imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio è compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge. 10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 11. Ai fini della trasformazione in società per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 12. I dipendenti dell'ENAV, aventi diritto all'indennità di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla medesima data. 13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, N1 nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio "giovani di serie", alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonché un credito di imposta "pari al 30 per cento" N27 del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma. 14. Per le stesse finalità di cui al comma 13 è autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi della somma di lire 15 miliardi per l'anno 2001 "nonché di 6 milioni di euro per l'anno 2002"N1. L'erogazione è preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001. 15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001. 16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001. 17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le comunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo. 18. Al comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel sesto periodo, la parola: "Quaranta" è sostituita dalla seguente "Ottantadue". N65 19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il “31 luglio” N62 di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, è erogato, entro il predetto termine del “31 luglio” N62, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. È abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999. N65 20. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. 21. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente leg |
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Capo XXIV - DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI |
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Art. 146 - Omissis
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Art. 147. - (Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni)1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 148 - Art. 154 - Omissis |
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Art. 155. - (Norme per la sostituzione della lira con l'euro)1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002. 2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è sostituito dal seguente: "La cassa speciale: a) custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'immissione in circolazione; b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non |
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Capo XXV - Omissis
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Capo XXVI - NORME FINALI |
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Art. 157 - Omissis
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Art. 158. - (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo spe |
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Tabelle - Omissis
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