Il provvedimento reca la determinazione del tasso effettivo globale medio dei mutui agevolati all’edilizia in corso di ammortamento, ai fini dell’applicazione dell’art. 29 della L. 133/1999.
Il citato art. 29 prevede che gli enti concedenti contributi agevolati per l’edilizia nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data.
Ai fini dell'applicazione dell’art. 29 citato, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento, che il presente decreto provvede a determinare.
I tassi sono riportati nella tabella allegta al decreto, considerando che ai fini della determinazione del tasso da applicare in sede di rinegoziazione si fa riferimento al tasso rilevato al termine del semestre in cui è stata presentata l'istanza di rinegoziazione ovvero, in sede di prima applicazione, al tasso rilevato al 30 giugno 2000.