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Ord. C. Cass. civ. 13/08/2010, n. 18679

344289 344289
Fisco e Previdenza - Imposta di registro - Trasferimenti immobiliari - immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati - Obbligo utilizzazione edificatoria entro cinque anni.

Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’uno per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della L. 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto. La disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente.

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