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Sent. C. Cass. civ. 02/03/2012, n. 3289

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Fisco e previdenza - Compravendite immobiliari - Agevolazioni - Immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati - Condizioni.

L'art. 33 della L. 388/2000 (che prevede aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento) non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come appunto quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare, non rilevando neanche che ciò avvenga sulla scorta di uno strumento di programmazione e non di uno strumento attuativo, stante la centralità dell’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto.
Tanto che, sebbene l'art. 2, comma 30, della L. 350/0003, nell’ipotesi di piani attuativi d’iniziativa privata, comunque denominati, stabilisce che le agevolazioni in commento si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore, il beneficio si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, sempreché ovviamente sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria.

Dalla redazione