N93 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106), per l'anno 2021, il limite previsto dal primo periodo del presente comma, è elevato a 2 milioni di euro.

Ai sensi dell’art. 1, comma 72, della L. 30/12/2021, n. 234 a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dal primo periodo del presente comma, è elevato a 2 milioni di euro.

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