Relativamente al quesito posto, si rappresenta quanto segue.
Le cooperative a proprietà indivisa si considerano, a tutti gli effetti, soggetti esercenti attività d’impresa; alle medesime si rendono, pertanto, applicabili le disposizioni contenute nel Titolo II del TUIR in materia di reddito d’impresa.
In particolare, l’art. 90 del TUIR, come recentemente novellato dall’art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, stabilisce che gli immobili patrimoniali (ad esclusione dei beni strumentali e dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) concorrono a formare il reddito sulla base delle risultanze catastali, ovvero, se locati, assumendo il maggiore dei valori tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione, ridotto fino ad un massimo del 15% per tener conto delle spese effettivame