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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 07/08/1997, n. 266
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34)
- L. 04/08/2017, n. 124
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D. Leg.vo 23/05/2011, n. 79
- D.P.R. 14/05/2007, n. 101
- L. 28/12/2001, n. 448
- L. 05/03/2001, n. 57
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 17/05/1999, n. 144
- L. 31/12/1998, n. 483
- D.L. 11/06/1998, n. 180 (L. 03/08/1998, n. 267)
- D.L. 30/01/1998, n. 6 (L. 30/03/1998, n. 61)
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Art. 1. (Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive)1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento dell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle at |
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Art. 2. (Finalità della legge)1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroecono |
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Art. 3. (Integrazioni e modificazioni della L. 5 ottobre 1991, n. 317)1. Al fondo di cui all'articolo 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui gli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della L. 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge è disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni. 2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il Ministro dell'industria, del commercio e |
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Art. 4. - Art. 5. Omissis
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Art. 6. (Imprenditoria femminile)1. Il fondo di cui all'articolo 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il |
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Art. 7. Omissis
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Art. 8. (Incentivi automatici)1. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri: a) l'intensità dell'aiuto concedibile è ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea; b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle telecomunicazioni; |
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Art. 9. (Metanizzazione del Mezzogiorno)1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate: a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto; b) la concessio |
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Art. 10. (Interventi per le zone terremotate)1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi è destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con D.L.vo 30 marzo 1990, n. 76. 2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti: |
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Art. 11. (Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente d |
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Art. 12. (Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo)1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla L. 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della L. 28 maggio 1973, n. 295, è incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla L. 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo |
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Art. 13. Omissis
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Art. 14. (Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano) |
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Art. 15. (Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia)1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della L. 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 23 |
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Art. 16. (Interventi per il settore del commercio e del turismo) |
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Art. 17. (Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive)1. All'articolo 13 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole da: "Previa ripartizione" fino a: "legge 19 dicembre 1992, n. 488,"; e le parole da: "Le somme non impegnate "fino a: "deliberazione del CIPE" sono soppresse; b) al comma 3-bis, le parole: "e 6" sono soppress |
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Art. 18. (Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso, a valere sulle disponibilità dei fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto-legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani d |
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Art. 19. Omissis
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Art. 20. (Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa)1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato. 2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinq |
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Art. 21. (Piccola società cooperativa)1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci. 2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativ |
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Art. 22. - Art. 23. Omissis
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Art. 24. (Norme in materia di attività di assistenza e consulenza) |
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Art. 25. (Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo)1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 26. (Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della L. 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni)1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1° gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le ini |
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Art. 27. (Disegno e modello industriale)1. Il comma 58 dell'articolo 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, � |
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Art. 28. (Diritto annuale a favore delle camere di commercio)1. I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modi |
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Art. 29. (Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative)1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel B |
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Art. 30. (Modifica dell'articolo 29 della L. 11 giugno 1962, n. 588)1. L'articolo 29 della L. 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 29, - 1, Per promuovere ed assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano ed ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile. |
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Art. 31. (Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della |
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Art. 32. (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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