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D. Leg.vo 02/02/2006, n. 42

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Con le modifiche introdotte da:
- L. 24/12/2007 n. 247
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010 n. 122)
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011 n. 214)
- D.P.R. 28/10/2013, n. 157

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[Premessa]



Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

V

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Art. 1. - Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, R e 10 febbraio 1996, n. 103,

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Art. 2. - Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti

1. La facoltà di cui all’articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità

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Art. 3. - Esercizio del diritto

1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.

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Art. 4. - Modalità di liquidazione del trattamento

1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.

3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:

a) ai fini della deter

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Art. 5. - Pagamento dei trattamenti

1. L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

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Art. 6. - Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

1. Per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,

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Art. 7. - Norme finali

1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

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Art. 8. - Disposizioni finanziarie

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annu

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Allegato 1 (articolo 4, comma 3, lettera d)) Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati


dove:

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Dalla redazione