Comma abrogato dalla L. del 12/12/02 n.273. Il comma 1 così recitava: "Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti."

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