Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4 comma 4, della L. 15.3.97, n. 59.
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Art. 2. - Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, per legge n. 59 si intende la leg
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Art. 3. - Trasporti pubblici di interesse nazionale
1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:
a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei se
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Art. 4. - Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale
1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:
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Art. 4. - Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale
1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:
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Art. 5. - Conferimento a regioni ed enti locali
1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalità di cui agli articoli 6
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Art. 6. - Delega alle regioni
1. Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo
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Art. 7. - Trasferimento agli enti locali
1. Le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite le rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'unit
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Art. 8. - Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.
1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);
b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie
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Art. 9. - Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.
1. Con decorrenza 1 giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentra
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Art. 11. - Servizi lacuali e lagunari
1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 1 gennaio 2000, previo il risanamento tecnico-economico, di cui all'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano
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Art. 12. - Attuazione dei conferimenti
1. All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse alle regioni
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Art. 13. - Poteri sostitutivi
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59, in caso di accertata
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Capo II - Organizzazione del trasporto pubblico locale
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Art. 14. - Programmazione dei trasporti locali
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto di competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.
2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;
b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.
3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di tras
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Capo II - Organizzazione del trasporto pubblico locale
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Art. 15. - Programmazione degli investimenti
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, con accordi di programma in materia di investimenti si individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione;
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Art. 16. - Servizi minimi
1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:
a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
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Art. 18. - Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali. “Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.” N19
1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario, qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003. N21
2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada “. Le socie
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Art. 19. - Contratti di servizio
Testo in vigore fino al 31/12/2017. Per il testo in vigore a partire dal 01/01/2018 si veda la nota N27
1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.
2. I contratti di servizio per i quali non è assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
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Art. 20. - Norme finanziarie
1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto.
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Art. 21. - Disposizioni finali e transitorie
1. La conclusione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato impegni di spesa anteriormente alla data di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali rimane di competenza dello Stato.
2. Restano ferme le competenze tecnico-amministrative dello Stato relative ai finanziamenti stanziati per lavori e forniture per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sono stati già perfezionati i relativi contratti.
3. È fatto salvo quanto disposto dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 19 maggio 1975, n. 169, 5 dicembre 1986, n. 856, 5 maggio 1989, n. 160, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501, e dalle conseguenti convenzioni fino alla scadenza delle stesse.
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Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
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