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Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 12/11/2010, n. 38

Maxisanzione contro il lavoro sommerso - art. 4 della L. n. 183/2010 c.d. «Collegato lavoro» - Istruzioni operative al personale ispettivo.
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[Premessa]



Nell'ottica di una incontrovertibile conferma dell'impegno per il contrasto al lavoro irregolare, l'art. 4 della L. n. 183/2010 R (ed. Collegato lavoro) apporta una profonda ed ampia modifica alle previsioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73/2002, R introducendo rilevanti novità in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso.

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Campo di applicazione della maxisanzione

Tra le principali novità si segnala anche il diverso ambito di applicazione della maxisanzione in quanto l'attuale formulazione legislativa si riferisce esclusivamente ai «lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» alle dipendenze di datori di lavoro privati, ovvero anche di enti pubblici economici, con esclusione dei lavoratori domestici.

Risultano in tal modo superate le difficoltà interpretative legate alla precedente disciplina che sanzionava l'impiego di lavoratori «non risultanti dalle scritture e da altra documentazione obbligatoria» a prescindere dalla qualificazione subordinata o autonoma del rapporto di lavoro.

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Esclusioni dalla applicazione della maxisanzione e scriminanti

Al contrario, in caso di formale instaurazione di rapporti di lavoro autonomi o parasubordinati nel rispetto dei relativi obblighi di natura documentale, la differente qualificazione degli stessi in chiave subordinata, operata dagli organi di vigilanza in sede di accertamento ispettivo, non comporta l'applicazione della maxisanzione in quanto, trattandosi di errato inquadramento della fattispecie lavorativa, difetta il presupposto identificativo del lavoro sommerso.

Per le stesse motivazioni non è soggetto alla maxisanzione il datore di lavoro che, antecedentemente al primo accesso in azienda del personale ispettivo o di una eventuale convocazione per l'espletamento del tentativo di conciliazione monocratica, regolarizzi spontaneamente e, integralmente, per l'intera durata, il rapporto di lavoro, avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione.

Più in particolare, fino alla scadenza del primo adempimento contributivo (giorno 16 del mese successivo a quello di iniz

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Fattispecie particolari

Per una corretta individuazione del lavoro sommerso punibile, vanno evidenziate alcune particolari fattispecie che devono essere valutate ai fini dell'applicazione della maxisanzione.

Anzitutto, circa i lavoratori domestici, va chiarito che l'esonero dalla applicazione della maxisanzione riguarda soltanto i prestatori di lavoro addetti con continuità al funzionamento della vita familiare (cfr. C.C.N. Lavoro domestico del 13/2/2007). Tale esclusione, evidentemente, non opera nel caso in cui il Lavoro e previdenza datore di lavoro occupi il lavoratore assunto come domestico in altra attività imprenditoriale o professionale (come chiarito da questo Ministero con lettera circolare n. 8906 del 4 luglio 2007).

Riguardo ai lavoratori extracomunitari cland

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Sanzioni amministrative

L'attuale formulazione normativa prevede due distinte ipotesi sanzionatorie, in luogo dell'unica originariamente disciplinata dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73/2002.

La prima contempla la tipica ipotesi di c.d. lavoro nero, ricorrente nel ca

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Sanzioni civili previdenziali

Per quanto riguarda le sanzioni civili previdenziali connesse all'evasione di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare per entrambe le ipotesi sopra delineate si evidenzia che l'importo delle stesse è aumentato del 50% ed

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Organi competenti e modalità procedurali

Rispetto alla precedente formulazione normativa, ulteriore elemento di novità concerne l'ampliamento della platea dei soggetti legittimati ad irrogare la maxisanzione. La competenza ad adottare tale provvedimento, prerogativa in passato del solo personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, viene ora attribuita a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE, GUARDIA DI FINANZA etc. ).

I suddetti soggetti, pertanto, devono procedere alla contestazione/notificazione della citata misura sanzionatoria, ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981, mediante il verbale unico di accertamento e notificazione introdotto dall'art. 33 della stessa L. n. 183/2010 e delle altre sanzioni connesse al lavoro nero rientranti nelle rispettive e specifiche competenze.

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Diffida ex art. 13 D. Leg.vo n. 124/2004

In linea con le finalità proprie della diffida obbligatoria, di promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro nonché di comporre i contenziosi in essere, l'attuale previsione normativa non esclude più, come avveniva invece nel testo previgente, l'applicazione dell'istituto in questione alla maxisanzione per lavoro nero.

Ne consegue che qualora il personale ispettivo compreso quello degli Istituti e degli altri

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Profili di diritto intertemporale

Per quanto riguarda l'ambito temporale di applicazione della nuova maxisanzione occorre preliminarmente sottolineare la natura permanente dell'illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta posta in essere. Al fine di stabilire la disciplina applicabile, il personale ispettivo è chiamato, dunque, ad individuare il momento consumativo dell'illecito, ossia a verificare se la condotta posta in essere dal datore di lavoro sia cessata sotto la vigenza della vecchia disciplina ovvero di quella riformulata dalla L. n. 183/2010,

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