Nei diversi gradi di giudizio pendono numerose controversie concernenti l’ambito applicativo del regime fiscale agevolato previsto per gli immobili ricompresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati di cui all’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388R e successive modificazioni.N1
Il contenzioso riguarda gli avvisi di liquidazione con cui è stato revocato il beneficio fiscale per gli atti di cessione di immobili siti in aree soggette a piani di lottizzazione ad iniziativa privata, in considerazione della mancata adozione della convenzione di lottizzazione alla data di stipula dell’atto di trasferimento.
Il disconoscimento dell’agevolazione è in linea con l’indirizzo espresso nella circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, paragrafo 5.1, confermato con circolare n. 11/E del 31 gennaio 2002R, nelle quali - ai fini dell’applicabilità del citato art. 33, comma 3 - è stato precisato che sotto l’accezione di «piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati» rientrano «… i piani urbanistici ad iniziativa privata attuativi del piano regolatore generale (ad esempio, i piani di lottizzazione previsti dall’articolo 28 della legge 1150) purché la relativa convenzione, deliberata dal comune, sia firmata da quest’ultimo e dall’attuatore».
Con i citati documenti di prassi è stato, alt