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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 13/09/2005, n. 296
D. P.R. 13/09/2005, n. 296
D. P.R. 13/09/2005, n. 296
D. P.R. 13/09/2005, n. 296
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
- L. 28/12/2015, n. 208
- D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 07/08/2012, n. 135)
- L. 27/12/2006, n. 296
Si veda l'art. 12, comma 2-bis, del D.L. 30/12/2021, n. 228 (L. 25/02/2022, n. 15)
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PremessaIl Presidente della Repubblica
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390, concernente la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici; |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l’affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall’Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo e: |
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Capo II - Concessioni e locazioni a canone ordinario |
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Art. 2. - Procedimento1. Le concessioni e le locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, salvo quanto stabilito nei capi III e IV, conseguono all’esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto. 2. Fermi restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara, qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all’assegnazione del bene mediante estrazione a sorte. |
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Art. 3. - Stipulazione degli atti di concessione e del contratto di locazione1. Concluse le procedure di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3, il provvedimento di concessione ovvero la stipulazione del contrat |
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Art. 4. - Condizioni delle concessioni e delle locazioni |
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Art. 5. - Decadenza e revoca della concessione1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione la competente filiale dell’Agenzia del demanio dichiara la decadenza dalla concessione. Il provvedimento di decadenza è adottato nel termine di sessanta giorni dall’accertamento dell’inadempimento nel rispetto dell |
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Art. 6. - Risoluzione e recesso della locazione1. L’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l’inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione. 2. La competente filiale dell’Agenzia del demani |
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Art. 7. - Lavori di manutenzione1. Sono a carico del concessionario o locatario gli oneri della manutenzione ordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravan |
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Art. 8. - Effetti della concessione e della locazione1. Alla cessazione della concessione o della locazione a canone ordinario le addizioni o le migliorie apportate all’immobile sono |
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Capo III - Concessioni e locazioni a titolo gratuito e a canone agevolato |
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Art. 9. - Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato1. Possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e |
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Art. 10. - Soggetti beneficiari a titolo gratuito1. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui all’articolo 9, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti: |
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Art. 11. - Soggetti beneficiari a canone agevolato1. I beni immobili dello Stato di cui all’articolo 9 possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell’assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti: a) N4; b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre |
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Art. 12. - Misura del canone e modalità di determinazione1. Le concessioni e locazioni in favore dei soggetti di cui all’articolo 11 sono assentite o stipulate per un canone annuo non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento di quello determinato dai competenti uffici dell’Agenzia del demanio sulla base dei valori in comune commercio. 2. L’effettiva dete |
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Art. 13. - Disciplina dei rapporti in corso1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti di concessione ovvero ai contratti di locazione a titolo agevolato perfezionati successivamente alla sua data di entrata in vigore; gli atti di concessione e i contratti di locazione perf |
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Art. 14. - Durata della concessione o locazione1. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 è fissata in sei anni. 2. Quando l’Agenzia del demanio ne ravvis |
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Art. 15. - Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria1. Sono a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili. |
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Art. 16. - Beni di interesse storico-artistico1. Nel provvedimento di concessione sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Soprintendente regionale per i ben |
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Art. 17. - Decadenza e revoca della concessione |
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Art. 18. - Risoluzione e recesso della locazione1. La risoluzione ed il recesso dei contratti di locazione stipulati ai sensi del presente capo sono disciplinati dalle disposizioni |
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Art. 19. - Effetti della concessione o locazione1. Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo è applicabile la disposizione contenuta nell’articolo 8. |
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Art. 20. - Presentazione delle domande1. I soggetti aventi titolo interessati al conseguimento della concessione o locazione, presentano alla competente Filiale dell’Ag |
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Art. 21. - Istruttoria del procedimento1. Il responsabile del procedimento cura l’istruttoria verificando i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti alla |
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Art. 22. - Domande concorrenti1. Nell’ipotesi di presentazione di più domande di concessione o locazione relative al medesimo bene è preferito il richiedente |
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Capo IV - Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato adibiti a luoghi di culto, con relative pertinenze, di beni immobili costituenti abbazie, certose e monasteri, nonché di beni immobili di proprietà dello Stato a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi |
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Art. 23. - Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze1. I beni immobili di proprietà dello Stato adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuita |
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Art. 24. - Immobili costituenti abbazie, certose e monasteri1. Gli immobili di proprietà dello Stato costituenti abbazie, certose e monasteri possono essere concessi o locati a favore di ordini religiosi e monastici per l’esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o co |
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Art. 25. - Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio1. Le concessioni e le locazioni di cui al presente capo, in ragione della natura degli enti ecclesiastici e della specificità dell |
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Art. 26. - Presentazione delle domande1. L’ente ecclesiastico designato per l’officiatura e per l’esercizio delle altre attività di religione o di culto presenta l |
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Art. 27. - Concessioni e locazioni a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 2071. Gli immobili di proprietà dello Stato di cui all’articolo 9 del presente regolamento, possono essere concessi o locati a favor |
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Art. 28. - Effetti della concessione o locazione1. Alle concessioni e locazioni di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 8. |
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Capo V - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 29. - Norme abrogate1. Alla data di pubblicazione del presente regolamento è abrogata ogni previsione di legge che contempli l’applicazione di un canone ridotto in deroga al presente regolamento. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 11 luglio 1986, n. 390; b) la legge 1° giugno 1990, n. 134; |
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