Sent. C. Cass. civ. 17/01/2013, n. 1096 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 17/01/2013, n. 1096

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Fisco e previdenza - Compravendite e locazioni immobiliari - Imposta di registro - Agevolazioni - Condizioni e termine quinquiennale.

L’art. 33, comma 3, della L. 23/12/2000, n. 388, nella parte in cui prevede - nel testo vigente ratione temporis, prima della abrogazione parziale apportata con il D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito nella L. 04/08/2006, n. 248 - aliquote agevolate delle imposte di registro, ipotecarie e catastali con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati, subordina la spettanza dei benefici alla condizione che «l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento» ritenendo necessario e sufficiente, affinché si realizzi la «utilizzazione edificatoria» dell’area nel termine di cinque anni dalla data di trasferimento, che entro tale limite temporale l’acquirente ottenga la concessione edilizia (o permesso di costruire) e si verifichi l’effettivo inizio dei lavori.

Dalla redazione