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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 31/12/1992, n. 546
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173
- D. Leg.vo 30/12/2023, n. 220
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- L. 29/12/2022, n. 197
- L. 31/08/2022, n. 130
- D. Leg.vo 10/06/2020, n. 49
- D.L. 23/10/2018, n. 119 (L. 17/12/2018, n. 136)
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- Sent. Corte Cost. 03/03/2016, n. 44
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 156
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- L. 30/10/2014, n. 161
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- Sent. Corte Cost. 16/04/2014, n. 98
- L. 27/12/2013, n. 147
- L. 24/12/2012, n. 234
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D.L. 13/05/2011, n. 70 (L. 12/07/2011, n. 106)
- L. 13/12/2010, n. 220
- D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- D.L. 25/03/2010, n. 40 (L. 22/05/2010, n. 73)
- Sent. Corte Cost. 11/02/2010, n. 39
- Sent. Corte Cost. 14/05/2008, n. 130
- D.L. 08/04/2008, n. 59 (L. 06/06/2008, n. 101)
- Sent. Corte Cost. 14/03/2008, n. 64
- L. 24/12/2007, n. 244
- D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248)
- D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248)
- Sent. Corte Cost. 12/07/2005, n. 274
- D.L. 31/03/2005, n. 44 (L. 31/05/2005, n. 88)
- L. 30/12/2004, n. 311
- Sent. Corte Cost. 06/12/2002, n. 520
- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- D.L. 28/12/2001, n. 452 (L. 27/02/2002, n. 16)
- L. 28/12/2001, n. 448
- Sent. Corte Cost. 22/11/2000, n. 525
- L. 13/05/1999, n. 133
- D. Leg.vo 05/06/1998, n. 203
- L. 08/05/1998, n. 146
- Sent. Corte Cost. 16/04/1998, n. 111
- D. Leg.vo 18/12/1997, n. 472
- D. Leg.vo 19/06/1997, n. 218
- D.L. 08/08/1996, n. 437 (L. 24/10/1996, n. 556)
- L. 28/12/1995, n. 549
- D.L. 26/11/1993, n. 477 (L. 26/01/1994, n. 55)
- D.L. 30/08/1993, n. 331 (L. 29/10/1993, n. 427)
- Avviso di rettifica in G.U. 27/03/1993, n. 72
- Errata corrige in G.U. 27/03/1993, n. 72
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - DEL GIUDICE TRIBUTARIO E SUOI AUSILIARI |
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Art. 1. - Gli organi della giurisdizione tributaria1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di |
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Art. 3. - Difetto di giurisdizione1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secon |
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Art. 4. - Competenza per territorio1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’ |
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Art. 4-bis. - Competenza del giudice monocratico1. Le corti |
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Art. 5. - Incompetenza1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile. N206 2. L'incompetenza della cor |
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Art. 6. - Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado1. L'astensione e la ricusazi |
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Art. 7 - Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta. N210 2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre ac |
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Art. 8. - Errore sulla norma tributaria1. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado |
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Art. 9. - Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado |
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Capo II - DELLE PARTI E DELLA LORO RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA IN GIUDIZIO |
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Art. 10. - Le parti |
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Art. 11 - Capacità di stare in giudizio1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. |
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Art. 12 - Assistenza tecnica1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. 3. Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell’elenco di cui al comma 4: a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) i consulenti del lavoro; |
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Art. 14. - Litisconsorzio ed intervento1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. 2. Se il ricorso non è stato proposto |
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Art. 15. - Spese del giudizio1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. N84 2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. N85 2-bis. Si applicano le disposi |
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Art. 16 - Comunicazioni e notificazioni1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte |
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Art. 16-bis - Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo |
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Art. 17. - Luogo delle comunicazioni e notificazioni1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del dom |
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Art. 17-bis - Il reclamo e la mediazione1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo. N140 1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. N141 2. Il ricorso non |
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Capo III - Forma degli atti |
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Art. 17-ter - Degli atti in generale1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdiz |
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TITOLO II - IL PROCESSO |
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Capo I - IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO |
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Sezione I - Introduzione del giudizio |
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Art. 18. - Il ricorso1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado. N153 2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: |
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Art. 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso |
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Art. 20. - Proposizione del ricorso1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 |
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Art. 21. - Termine per la proposizione del ricorso1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruo |
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Art. 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente1. N57 Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli |
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Art. 23. - Costituzione in giudizio della parte resistente1. L’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembr |
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Art. 24. - Produzione di documenti e motivi aggiunti1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti. |
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Art. 25 - Iscrizione del ricorso nel registro generale Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli |
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Art. 25-bis - Potere di certificazione di conformità1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all' |
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Art. 26. - Assegnazione del ricorso1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado |
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Sezione II - L'esame preliminare del ricorso |
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Art. 27. - Esame preliminare del ricorso1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente |
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Art. 28. - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria. |
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Art. 29. - Riunione dei ricorsi1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo |
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Sezione III - La trattazione della controversia |
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Art. 30. - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presi |
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Art. 32. - Deposito di documenti e di memorie1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di tr |
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Art. 33. - Trattazione in camera di consiglio1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entr |
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Art. 34. - Discussione in pubblica udienza |
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Art. 34-bis - Udienza a distanza1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale a |
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Art. 35. - Deliberazioni del collegio giudicante1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di c |
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Sezione IV - La decisione della controversia |
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Art. 36. - Contenuto della sentenza1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana. 2. La sentenza deve |
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Art. 37. - Pubblicazione e comunicazione della sentenza1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico |
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Art. 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese. N27 |
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Sezione V - Sospensione, interruzione ed estinzione del processo |
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Art. 39. - Sospensione del processo1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. |
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Art. 40. - Interruzione del processo1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del su |
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Art. 41. - Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione |
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Art. 42. - Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo |
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Art. 44. - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La l |
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Art. 45. - Estinzione del processo per inattività delle parti1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal gi |
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Art. 46. - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione d |
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Capo II - I PROCEDIMENTI CAUTELARE E CONCILIATIVO |
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Art. 47. - Sospensione dell'atto impugnato1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22. N244 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coin |
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Art. 47-bis - Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la corte di giustizia tributaria di primo grado può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo de |
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Art. 47-ter - Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascor |
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Art. 48. - Conciliazione fuori udienza1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della con |
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Art. 48-bis - Conciliazione in udienza1. Ciascuna parte entro il termi |
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Art. 48-bis.1 - Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria |
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Capo III - LE IMPUGNAZIONI |
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Sezione I - Le impugnazioni in generale |
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Art. 49. - Disposizioni generali applicabili1. Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e |
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Art. 50. - I mezzi d'impugnazione1. I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e |
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Art. 51. - Termini d'impugnazione1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado |
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Sezione II - Il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado |
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Art. 52. - Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello |
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Art. 53 - Forma dell'appello1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esp |
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Art. 54. - Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. |
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Art. 55. - Provvedimenti presidenziali1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di s |
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Art. 57. - Domande ed eccezioni nuove1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono esser |
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Art. 58. - Nuove prove in appello1. Non sono ammessi nuo |
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Art. 60. - Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso i |
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Art. 61. - Norme applicabili1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il p |
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Sezione III - Il ricorso per cassazione |
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Art. 62. - Norme applicabili1. Avverso la sentenza della c |
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Art. 62-bis - Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o |
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Sezione IV - La revocazione |
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Art. 66. - Procedimento1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado |
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Capo IV - L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO |
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Art. 68. - Pagamento del tributo in pendenza del processo1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni N229, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fisca1i, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di p |
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Art. 69. - Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore |
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Art. 70. - Giudizio di ottemperanza1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado. N133 2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 71. - Norme abrogate1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l'articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 197 |
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Art. 72. - Controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado dà comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in g |
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Art. 75. - Controversie pendenti davanti alla commissione tributaria centrale1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale N232 o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado N233 per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni. N10 |
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Art. 76. - Controversie in sede di rinvio1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della commissione tributaria centrale N232 pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta dava |
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Art. 77. - Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), |
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Art. 79. - Norme transitorie e finali1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado e a quelli iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svolto sotto la disciplina |
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Art. 80. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993. 2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. N1
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24/12/2024
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