Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, del D. Leg.vo 24/09/2015, n. 156, a decorrere dal 01/01/2016; modificato dall’art. 4, comma 1, della L. 31/08/2022, n. 130 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 30/12/2023, n. 220. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Leg.vo 30/12/2023, n. 220, quest'ultima modifica si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 05/01/2024.

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