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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Finanze 28/03/1996, n. 79/E
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2. Le novità del decreto legislativo n. 546 del 1992Le principali novità contenute nel citato decreto legislativo consistono: a) nella riduzione di un grado di giudizio di merito con l'abolizione della commissione tributaria centrale e nella previsione di un giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione; b) nella sostituzione delle previgenti commissioni di primo e di secondo grado rispettivamente con le commissioni provinciali e regionali; c) nell'ampliamento della giurisdizione delle commissioni tributarie, la cui cognizione é estesa oltre che alle controversie in materia di tributi erariali, già di competenza d |
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3. Controversie instaurate dal 1° aprile 1996Al fine di fornire un quadro sintetico delle principali modifiche alla disciplina del processo tributario, occorre distinguere l'ipotesi di controversie instaurate dinanzi alle commissioni tributarie di 1° e di 2° grado anteriormente al 1° aprile 1996 da quella concernente le contestazioni instaurate dinanzi ai nuovi organi giurisdizionali a partire dalla predetta data. Presentazione del ricorso. Le nuove controversie vanno instaurate con ricorso alla Commissione provinciale competente per territorio, notificato, consegnato o spedito all'ufficio finanziario, oppure, a seconda dei casi, all'ente locale o dal concessionario del servizio di riscossione che ha emesso l'atto che si intende impugnare. Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto e deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione: a) della Commissione tributaria cui é diretto; b) del ricorrente e della relativa residenza (o sede legale o domicilio eletto) e del codice fiscale; c) dell'ufficio tributario (o dell'ente locale o del concessionario del servizio riscossione) nei cui confronti il ricors |
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4. Controversie pendenti al 1° aprile 1996La commissione tributaria centrale é competente a conoscere le controversie pendenti dinanzi alla stessa data del 1° aprile 1996 nonché quelle per le quali alla predetta data pendono i termini per l'impugnazione. La definizione delle predette controversie deve intervenire entro il 31 dicembre 1998. Si rammenta che per le controversie pendenti o per le quali pendevano i termini alla data del 15 gennaio 1993, le parti interessate erano tenute a presentare apposita istanza di trattazione entro il 28 febbraio 1994, pena l'estinzione del giudizio da pronunciarsi con decreto del presidente da comunicarsi alle parti. Le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 presso le commissioni di 1° e 2° grado vengono invece trasferite d'ufficio rispettivament |
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