Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 30/12/2023, n. 220.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Leg.vo 30/12/2023, n. 220, la disposizione si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 05/01/2024.

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