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D. Leg.vo 30/12/2023, n. 220

Disposizioni in materia di contenzioso tributario.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in G.U. 11/01/2024
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la

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Art. 1.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.»;

b) nell'articolo 11, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-ter. La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento».

c) nell'articolo 12:

1) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «dallo stesso incaricato» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il conferente apponga la propria firma digitale»;

2) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.»;

3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.»;

d) nell'articolo 14, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.»;  

e) nell'articolo 15:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.»;

2) dopo il comma 2-octies è inserito il seguente:

«2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte»;  

f) nell'articolo 16, comma 1, le parole da «in plico» a «dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «con raccomandata con avviso di ricevimento»;

g) nell'articolo 16-bis:  

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modi

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Art. 2 - Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

1. Omissis

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Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate prov

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Art. 4 - Entrata in vigore e decorrenza degli effetti

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente a

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