D.L. 08/08/1996, n. 437 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D.L. 08/08/1996, n. 437

Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.
In vigore dal 26/08/1996.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 24/03/2025, n. 33
- D. Leg.vo 29/05/2017, n. 95
- D. Min. Finanze 28/09/2000, n. 301
- D. Leg.vo 13/04/1999, n. 112
- D. Leg.vo 05/10/1998, n. 361
- L. 23/12/1998, n. 448
- L. 27/12/1997, n. 449
- D.L. 28/03/1997, n. 79 (L. 28/05/1997, n. 140)
- D.L. 25/11/1996, n. 599 (L. 24/01/1997, n. 5)
- L. 24/10/1996, n. 556 (Legge di conversione), in vigore dal 26/10/1996
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Capo I - Disposizioni in materia di imposizione diretta ed indiretta
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Art. 1. - Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché disposizioni concernenti gli eventi alluvionali del novembre 1994

1. Ai fini della determinazione della somma di cui all’articolo 21 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell’imputazione dei disavanzi di annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995, si intendono diminuiti della parte di essi dedotta a titolo di ammortamento o ad altro titolo nei periodi di imposta definiti alla data del 24 febbraio 1995.

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Art. 2. - Società di comodo

1. All’articolo 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall’articolo 27 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente lo scioglimento agevolato delle società di comodo, le parole: «31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1995».

3. Disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi.

1. L’ammontare del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all’

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Art. 4. - Disposizioni in materia di ICI

1. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa

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Art. 5. - Disposizioni concernenti il riversamento dell’ICI e il versamento di altre imposte

1. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all’articolo 73 del D

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Art. 6. - Proroga del termine per la chiusura della partita IVA

1. Il termine di cui all’articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 nove

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Capo II - Disposizioni per il funzionamento e il personale dell’Amministrazione finanziaria
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Art. 7. - Norme sul funzionamento dell’Amministrazione finanziaria

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’art. 9, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l’attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli», e dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) espr

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Art. 8. - Norme sul personale dell’Amministrazione finanziaria

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi degli

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Art. 9. - Gestioni fuori bilancio

1. Le disposizioni di cui all’art. 5, L. 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui al

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Art. 10. - Fondi previdenziali

N11

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Capo III - Disposizioni in materia di contenzioso tributario
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Art. 11. - Norme per il funzionamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria

1. Al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 13, comma 2, nel primo periodo la parola: «deciso» è sostituita dalla seguente: «definito» e nel secondo periodo le parole: «sentenza pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento emesso»;

b) all’art. 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Fermo restando quanto previsto dall’art. 24, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera su ogni provvedi

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934163 12807126
Art. 12. - Modifiche alla disciplina sul processo tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 12, comma 5, primo periodo, le parole: «riguardanti tributi in contestazione di importo inferiore a 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di valore inferiore a 5.000.000». Dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.»;

b) all’art. 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell’ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell’amministrazione, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.»; N12

c) alla rubrica del capo II del titolo II la parola: «preventivo» è sostituita dalla seguente: «Conciliativo»;

d) l’art. 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Conciliazione giudiziale). - 1.

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Art. 13. - Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi
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Art. 14. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

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