La Sent. Corte Cost. 06/12/2002, n. 520 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.

In seguito, comma modificato dall'art. 3-bis, comma 6, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248); dall'art. 2, comma 35-quater, del D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148) e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, della L. 31/08/2022, n. 130.

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