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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 10/04/2008, n. 37/E
Circ. Ag. Entrate 10/04/2008, n. 37/E
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1. Soggetti beneficiari |
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1.1 PMI COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONEIl comma 228 individua i soggetti beneficiari del credito di imposta nelle «piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande». L’articolo 1, comma 1 del decreto commercio individua i caratteri di dette imprese sotto il profilo dimensionale mediante rinvio «alla definizione di piccole e medie imprese ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005». Tale decreto, recependo la raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, ha fornito, come evidenziato all’articolo 1, «le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi». Considerate le soglie dimensionali stabilite dall’articolo 2, comma 1 del citato decreto del 18 aprile 2005, deve quindi ritenersi bene |
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1.2 RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIOIl comma 233 individua i soggetti beneficiari del credito d’imposta in esame negli «esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa». L’articolo 1, comma 1, |
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1.3 ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ OGGETTO DI AGEVOLAZIONEL’articolo 1, comma 2, dei decreti disciplina l’ipotesi in cui un medesimo soggetto svolga entrambe le attività commerciali oggetto delle agevolazioni in esame, stabilendo la non cumulabilità delle stesse e la fruibilità dell’agevolazione dettata per l’attività che assume carattere prevalente rispetto all’altra. In particolare, l’articolo 1, comma 2, del decreto commercio stabilisce che ai soggetti rientranti nella definizione di PMI esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. paragrafo 1.1) che svolgono «in via esclusiva o prevalente» attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, spetta il credito d’imposta istituito per quest’ultima attività. |
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2. Spese agevolabili |
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2.1 INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILII commi 228 e 233, pur con espressioni letterali non perfettamente coincidenti, hanno in comune la medesima finalità di concedere il credito di imposta per l’adozione di misure atte a prevenire il rischio di atti illeciti in danno di commercianti e rivenditori di generi di monopolio. L’articolo 2, comma 1, dei decreti equipara le due agevolazioni sotto il profilo oggettivo e individua, con identica formulazione, quali spese agevolabili «le spese effettuate nel 2008, 2009 e 2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e attrezzature di sicurezza, con la finalità di prevenire furti, rapine ed altri illeciti … comprese quelle sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica». Tra gli impianti e attrezzature di sicurezza agevolabili rientrano gli apparecchi di videosorveglianza, previsti dal comma 228, e i sistemi di pagamento con moneta elettronica, previsti dal comma 233 e dall’articolo in esame, quali i terminali per carte di credito ed EFT-POS, nonché altri impianti e attrezzature di sicurezza non specificati quali, a titolo di esempio: — sistemi di allarme; — inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza; — vetrine, armad |
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2.2 IMPORTO MASSIMO DEL CREDITO DI IMPOSTACome previsto nei commi 228 e 234, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura dell’ottanta per cento delle spese ammissibili all’agevolazione sostenute. Tali spese vanno assunte al netto dell’IVA ammessa in detrazione. Per i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi, istituito dall’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge finanziaria 2008, le spese sono da assumersi in ogni caso al lordo dell’IVA. Il limite massimo di fruizione dei crediti d’imposta è diversamente articolato in funzione |
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3. Aspetti comunitariI commi 232 e 237, di analoga formulazione, regolano entrambe le agevolazioni nel più ampio contesto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e ne stabiliscono la fruizione, fermi restando i rispettivi limiti richiamati nel paragrafo precedente, «esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore». Gli aiuti che soddisfano l |
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4. Aspetti proceduraliGli articoli 3 (Presentazione dell’istanza) e 4 (Concessione del credito d’imposta) dei decreti regolano la procedura da seguire per avvalersi dei crediti d’imposta. Ai sensi dell’articolo 3, i soggetti interessati all’agevolazione sono tenuti a presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate. L’istanza deve essere presentata utilizzando il modello di istanza di attribuzione del credito d’imposta per le misure di sicurezza (modello IMS) approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2008, disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. L’istanza può essere presentata nell’anno 2008 a partire dalle ore 10.00 del 28 aprile e per ciascuno degli anni 2009 |
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5. Utilizzo e rilevanza del credito d’impostaI commi 229 e 234 e l’articolo 5 dei decreti prevedono che i rispettivi crediti d’imposta possono essere utilizzati solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Ra decorrere, come precisa il comma 1 dell’articolo 5, «dalla data di concessione», ossia dalla data in cui l’Agenzia delle entrate ne dà «comunicazione telematica» ai sensi dell’articolo 4, |
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6. Controlli e recuperoL’attività di controllo si concreta, in particolare, nella verifica della esistenza dei presupposti dell’agevolazione previsti dai commi da 228 a 237 e dai decreti, anche con riguardo all’ammissibilità delle spese sostenute, nella determinazione dell’esatto ammontare del credito d’imposta spettante e nel riscontro dell’effettivo ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione a partire da |
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