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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 14/03/2013, n. 33
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 12/07/2024, n. 103
- D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36
- L. 05/08/2022, n. 118
- D.L. 30/04/2022, n. 36
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- L. 27/12/2019, n. 160
- Delib. ANAC 04/12/2019, n. 1126
- Sent. Corte Cost. 21/02/2019, n. 20
- D. Leg.vo 10/08/2018, n. 101
- L. 04/08/2017, n. 124
- D. Leg.vo 19/08/2016, n. 175
- D. Leg.vo 25/05/2016, n. 97
- D.L. 24/06/2014, n. 90 (L. 11/08/2014, n. 114)
- D.L. 24/04/2014, n. 66 (L. 23/06/2014, n. 89)
- D.L. 14/08/2013, n. 93 (L. 15/10/2013, n. 119)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
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Capo I ‐ Principi generali |
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Art. 1. Principio generale di trasparenza1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale “dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e” N7 favorire forme diff |
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Art. 2. Oggetto1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all' |
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Art. 2-bis. Ambito soggettivo di applicazione1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, n |
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Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7. |
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Art. 4-bis. Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al |
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Capo I-bis - Diritto di accesso a dati e documenti |
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Art. 5. Accesso civico a dati e documenti1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all |
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Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; |
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Art. 5-ter. Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3; b) sia sottoscritto, da parte |
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Art. 6. Qualità delle informazioni1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel risp |
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Art. 7. Dati aperti e riutilizzo1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a |
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Art. 7-bis. Riutilizzo dei dati pubblicati1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. |
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Art. 8. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. 2. I documenti contenenti altre i |
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Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione tr |
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Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. N8 2. N17 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costitu |
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Art. 11. Ambito soggettivo di applicazione |
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Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione |
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Capo II ‐ Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni |
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Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: |
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Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, “anche se non di carattere elettivo” N7, di livello statale regionale e locale, “lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano” N7 i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; |
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Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza1. “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi” N7 di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi N22 di collaborazione o consulenza: |
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Art. 15-bis. Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in re |
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Art. 15-ter. Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati |
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Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato1. “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni” N7 pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all' |
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Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato1. “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni” N7 |
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Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici1. “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni” |
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Art. 19. Bandi di concorso1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione “, nonché i criteri di valutazione della Commissione “, le tracce delle prove e le graduatorie finali, a |
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Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettiva |
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Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva1. “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni” N7 pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei cont |
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Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato1. “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione” N7 pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati “o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli” N7 per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e |
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Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: |
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Art. 23-bis. Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche |
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Art. 25. Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese |
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Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione |
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Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi |
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Capo III ‐ Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche |
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Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi1. “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni” N7 pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro |
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Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio1. “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni” |
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Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valuta |
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Capo IV ‐ Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati |
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Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati1. Le pubbliche amministrazioni “e i gestori di pubblici servizi” N10 |
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Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione1. “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni” N7 pubblicano, con cadenza |
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Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) “l'ufficio” N7 del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsab |
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Art. 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i da |
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Capo V ‐ Obblighi di pubblicazione in settori speciali |
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Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture1. Fermo restando quanto previs |
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Art. 38. Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni elative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. |
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Art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urban |
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Art. 40. Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agost |
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Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia d |
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Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provved |
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Capo VI ‐ Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni |
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Art. 43. Responsabile per la trasparenza1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel “Piano triennale per la prevenzione della corruzione” |
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Art. 44. Compiti degli organismi indipendenti di valutazione1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti |
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Art. 45. Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)1. “L'autorità nazionale anticorruzione” N7, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando “di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportame |
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Art. 46. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico1. |
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Art. 47. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo |
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Capo VII ‐ Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 48. Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza1. “L'Autorità nazionale anticorruzione” N7 definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente». 2. L'al |
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Art. 49. Norme transitorie e finali1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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Art. 50. Tutela giurisdizionale1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente |
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Art. 51. Invarianza finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a caric |
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Art. 52. Modifiche alla legislazione vigente1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, primo comma: 1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»; 2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 4) al numero 5), le parole: «ai consiglie |
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Art. 53. Abrogazione espressa di norme primarie1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; |
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Allegato A
1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali La sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in sotto‐sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto‐sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto‐sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.
TABELLA 1 - Sotto-sezioni della sezione «Amministrazione trasparente» e relativi contenuti
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Allegato B (articolo 9-bis)
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